Testi unici fiscali già approvati, il Milleproroghe rinvia al 2027

Il decreto Milleproroghe 2026 si occupa della materia fiscale relativamente alla proroga di un anno, al 1° gennaio 2027, dei cinque testi unici sin qui pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale». Per quelli ancora in fase di approvazione definitiva, come quello relativo all’imposta sul valore aggiunto, la nuova data sarà già inserita nel testo del provvedimento.

I testi unici oggetto del rinvio sono quelli relativi alle sanzioni tributarie amministrative e penali, alla giustizia tributaria, ai versamenti e alla riscossione, all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti, nonché ai tributi erariali minori.

In merito a questi ultimi provvedimenti, osserviamo che le imposte a carico di chi detiene beni all’estero sono in due distinti testi unici: altri tributi indiretti per l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero); tributi erariali minori per l’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero).

Entrambi i tributi sono delle vere e proprie patrimoniali, riferibili agli analoghi tributi per chi detiene attività in Italia: per gli immobili parliamo dell’Imu, che non è presente in questi testi unici in quanto tributo comunale e non erariale.

Una osservazione per la patrimoniale sulle attività finanziarie, in Italia e all’estero: colpisce il valore sia dei conti che dei dossiers titoli, nella misura del 2 per mille annuo. Ogni tre anni si paga pertanto il 6 per mille, come era accaduto nel 1992 con il tributo straordinario, allora solo sui conti bancari. All’epoca era un’imposta una tantum, oggi è ordinaria. Solo così si capisce il gettito apparentemente sproporzionato dell’imposta di bollo, se si pensa solo alle “marche” di questo tributo. Il bollettino del Mef ad ottobre riporta un gettito di 9,6 miliardi di euro, con un aumento del 27% dovuto ai progressi delle quotazioni di Borsa e non a utili realizzati: come tali pagheranno il 26% sulla plusvalenza, ma se restano sul conto anche la patrimoniale.

Visto che parliamo dell’imposta di bollo, questi testi unici che sono meramente compilativi e non normativi (quello del 1986 sui redditi non era solo la riscrittura dei Dpr 597 e 598 del 1973), continuano a riportare gli importi in euro derivanti dalla conversione delle lire. A più di venti anni dal passaggio all’euro, dobbiamo ancora osservare che il bollo sui documenti si applica al supero delle 150 mila lire, cioè 77,47 euro. Ci vuol tanto ad arrotondare a 80 euro, o se si teme il calo del gettito, facciamo pure 75?

Per quanto riguarda il futuro testo unico Iva, ricordiamo le osservazioni della Commissione di studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: i contribuenti italiani sono abituati da più di cinquant’anni a fare riferimento agli articoli del Dpr 633 del 1972. Tutti sanno che la vendita a esportatore abituale è trattata dall’articolo 8, primo comma, lettera c) della «legge Iva». Se questo Testo unico sarà norma dal 2027, bisognerà imparare che la norma di riferimento sarà l’articolo 45, comma 1, lettera d), ma solo per due/tre anni e poi avere una nuova numerazione nel codice tributario. A meno – come avviene in Germania – di riservare al codice la parte generale, per accompagnarlo da norme specifiche di ciascun tributo.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 12 dicembre 2025

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