La novità emerge da un avviso pubblicato ieri dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Il Mimit interviene esplicitando che sarà il Gse a trasmettere una pec all’impresa interessata, allegando un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa dovrà compilare, firmare digitalmente e restituire via pec nei termini indicati.
In questo modo viene definito il percorso procedurale che il decreto lasciava implicito, chiarendo che la comunicazione di rinuncia deve avvenire esclusivamente tramite il modello ricevuto e nel rispetto delle tempistiche previste.
L’avviso chiarisce in modo operativo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 175/2025, consentendo alle imprese di scegliere quali beni lasciare in Transizione 4.0 e quali eventualmente spostare in Transizione 5.0.
L’interpretazione autentica del decreto ha infatti confermato che il divieto di cumulo si applica già in fase di domanda, quando le due misure si riferiscono ai medesimi beni. Il decreto prevede che le imprese che, alla data della sua entrata in vigore, avevano presentato domanda, sugli stessi beni, per entrambe le misure debbano optare per uno solo dei due crediti entro il 27 novembre 2025; tuttavia la parte finale della norma non specificava in modo compiuto le modalità con cui tale opzione dovesse essere esercitata.
L’avviso ministeriale consente inoltre di interpretare correttamente la distinzione tra l’opzione da effettuare entro il 27 novembre e l’obbligo successivo legato alla comunicazione di completamento dell’investimento. La prima scadenza riguarda la scelta tra i due crediti nei casi di doppia domanda; la seconda riguarda invece le situazioni in cui l’investimento è già stato completato e il Gse deve procedere allo svincolo delle risorse relative al credito non scelto.
Su quest’ultimo punto si erano concentrati i principali dubbi applicativi: l’avviso ora chiarisce che, solo per questa specifica situazione, la comunicazione deve essere inviata entro cinque giorni dalla richiesta del Gse, a pena di decadenza. Il testo del decreto legge non indicava come il Gse avrebbe dovuto attivare tale procedura, né quali modelli e modalità utilizzare per la rinuncia. Gli operatori stavano quindi vigilando il portale del Gse, a questo punto inutilmente considerando che l’avviso colma ora questa lacuna. L’attenzione si sposta sulle caselle di posta elettronica certificata.