Il consiglio dei ministri ha approvato in via definita il Codice degli incentivi alle imprese. Si tratta di un decreto legislativo che rientrava tra le riforme indicate nel Pnrr: il testo, elaborato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), arriva però al traguardo ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali. Al momento sembra più che altro una mini-riforma, in attesa di un secondo Dlgs che dovrà razionalizzare le misure agevolative esistenti.
Partiamo dalle modifiche recepite dal governo dopo i pareri delle commissioni parlamentari competenti. Viene innanzitutto stabilita una data di entrata in vigore: il 1° gennaio 2026. Si chiarisce poi, come sollecitato dalle imprese, che il perimetro della riorganizzazione non riguarda gli incentivi fiscali che non prevedono un’istruttoria di valutazione né gli incentivi contributivi. Alla fine si parla solo degli incentivi di stretta competenza del Mimit, senza coinvolgere quelli sotto l’egida del ministero dell’Economia. È fuori, ad esempio tutto il mondo degli incentivi fiscali 4.0 e 5.0. Ne consegue anche che l’esclusione dall’accesso agli incentivi per le imprese che non adempiono all’obbligo di sottoscrivere una polizza catastrofale non vale per gli incentivi fiscali e contributivi. L’altro passaggio del Dlgs con modifiche significative riguarda la decadenza dagli aiuti in caso di delocalizzazione, intesa come «trasferimento dell’attività economica specificatamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento». La versione finale del testo prevede che la decadenza non si applica alle imprese che «operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa». Inoltre, non c’è decadenza dall’agevolazione quando l’impresa sposta un investimento da una zona a un’altra, nel caso in cui entrambe risultino tra le aree agevolate dalla medesima misura.
Restano invece, nonostante le osservazioni delle Camere, la possibilità di introdurre incentivi con il metodo del click day e i meccanismi di comunicazione obbligatoria per gli incentivi erogati nella forma del credito d’imposta che non prevedono l’attività istruttoria. Passando invece ai principi generali della riforma, anche questi non modificati, viene prevista la valutazione sull’effettivo tiraggio degli incentivi, che dovrebbe ispirare la decisione di confermarli o in alternativa di puntare su altre misure. Un monitoraggio che coinvolgerà la fase ex ante, in itinere e quella ex post.
Il decreto legislativo prevede poi che le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuino una programmazione triennale e che una quota minima delle risorse disponibili per ciascun incentivo vada a favore delle micro e Pmi, in misura del 60%, di cui almeno il 25% per le micro e piccole imprese.
Si punta inoltre a una maggiore standardizzazione delle procedure attraverso dei bandi tipo. Il Codice assorbe poi alcuni principi già presenti in altri provvedimenti. Ad esempio la quota minima delle risorse disponibili per ciascun incentivo da riservare alle micro e Pmi, in misura del 60%, di cui almeno il 25% per le micro e piccole imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Primo Piano del 21 novembre 2025