Crediti di imposta 4.0, Zes unica, Zls, credito d’imposta agricoltura non più compensabili con i contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori.
Le imprese si domandano cosà succederà ai crediti già maturati. Se il Parlamento confermerà, il disegno di legge di Bilancio 2026 (si vedano anche i servizi a pagina 3) prevede che, a partire dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non potranno più essere utilizzati in compensazione per il pagamento di una serie di oneri.
Il testo specifica che alcuni contributi previdenziali e assicurativi devono essere versati direttamente e non possono essere compensati con crediti d’imposta. Rientrano in questa categoria i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi alle rispettive casse o gestioni previdenziali, comprese le eventuali quote associative, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i propri dipendenti, nonché dai committenti per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, i premi assicurativi obbligatori all’Inail, destinati a coprire infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il divieto di compensazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2026. Il testo non distingue tra crediti “vecchi” e “nuovi”, ma stabilisce in modo generale che, da quella data, non sarà più possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte.
Saranno quindi certamente interessati da questa modifica i crediti d’imposta che matureranno nel 2026, come quelli previsti per la Zes Unica e per le Zone logistiche semplificate (Zls) e, con ogni probabilità, anche il nuovo credito d’imposta in agricoltura. Resta invece da chiarire se, e in quale misura, il divieto potrà estendersi anche ai crediti già maturati – ad esempio quelli relativi a 4.0, 5.0, Zes e Zls – ma non ancora utilizzati alla data del 1° luglio.
Per tali casi è auspicabile l’introduzione di una clausola di salvaguardia. Al momento, sembrano rientrare anch’essi nel perimetro della norma, ma è evidente che un’eventuale applicazione retroattiva avrebbe un impatto negativo significativo.
Molte imprese, infatti, hanno programmato nel 2024 e nel 2025 i propri investimenti contando sulla possibilità di compensare rapidamente questi incentivi, utilizzando il credito per ridurre in tempi brevi il proprio carico contributivo.
Una limitazione improvvisa di tale facoltà rischierebbe quindi di alterare gli equilibri economico-finanziari alla base delle decisioni di investimento assunte dalle imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 20 novembre 2025