Il nuovo iperammortamento 2026 richiede comunicazioni al Gse per accedere alla agevolazione.
L’articolo 94 del disegno di legge di Bilancio 2026 ripropone la maggiorazione del costo ammortizzabile per gli investimenti con caratteristiche Industria 4.0, prevedendo comunicazioni di accesso analoghe a quelle richieste per gli attuali crediti di imposta.
Si stabilisce la rideterminazione degli acconti Ires e Irpef del 2026, ma la disposizione deve essere corretta perché richiede, a questi fini, di ricalcolare l’imposta del periodo precedente (2025) che però, già nel suo valore effettivo, non tiene conto della nuova agevolazione.
Addio ai tax credit
La sostituzione degli attuali crediti di imposta 4.0, introdotti originariamente dalla legge 178/2020, con il futuro iperammortamento comporta, a prescindere dalla misura dell’incentivo, ricadute differenti a seconda della posizione del contribuente. Il credito di imposta è infatti utilizzabile anche da parte di imprese in perdita fiscale, compensando imposte e contributi (questi ultimi non più dal 2026 a seguito di un’altra stretta della legge di Bilancio) nel mod. F24. L’iperammortamento, aumentando le deduzioni, fa crescere la perdita e non dà immediati benefici finanziari. Il riporto della perdita garantisce la possibilità di recuperare l’incentivo in anni successivi, ma nei limiti previsti dall’articolo 84 del Tuir.
La deduzione della maggiorazione del costo si attua sulla base del piano di ammortamento fiscale (percentuali del Dm 31/12/1988, ridotte al 50% nell’anno di entrata in funzione) del bene ed è ripartita su un numero di esercizi più elevato rispetto ai tax credit (che si compensano in tre anni). Per gli investimenti in leasing, l’iperammortamento (che riguarda solo la quota capitale del canone) si deduce in base all’imputazione dei canoni a conto economico (nei limiti della durata minima fiscale) anche per le imprese che applicano il principio IFRS 16. Cambierà inoltre la modalità di contabilizzazione dell’agevolazione.
L’attuale iscrizione nei proventi (contributo in conto impianti) con risconto in base al periodo di ammortamento del cespite lascerà il posto ad una rilevazione diretta di minori imposte correnti, con una penalizzazione dell’Ebitda, ma senza impatto sul Rol fiscale dato che il tax credit genera un provento non tassabile.
Le comunicazioni anche per l’iperammortamento
Il passaggio all’iperammortamento non fa venir meno, secondo quanto previsto dai commi 7 e 12 dell’articolo 94, l’attuale sistema di comunicazioni al Gse che continueranno a costituire condizioni di accesso al beneficio e dunque elementi necessari per poter inserire le deduzioni maggiorate nel quadro RF del modello Redditi. Non viene previsto se si tratterà, come avviene oggi, di distinte comunicazioni preventive e consuntive oppure se sarà sufficiente trasmettere queste ultime, dopo l’ultimazione dell’investimento.
L’effettuazione, da parte del Mef, del monitoraggio degli oneri a carico del bilancio dello Stato previsto dal comma 13 lascia prevedere che si dovranno effettuare anche le comunicazioni preventive. Il disegno di legge non chiarisce quali siano le conseguenze di un eventuale sforamento degli effetti finanziari attesi (si richiamano, forse per un refuso, gli articoli 12-bis e seguenti della legge 196/2009). In ogni caso, per effetto del meccanismo di deduzione pluriennale, l’impatto riguarderà in gran parte annualità dal 2027 in poi.
Ricalcolo acconti da riscrivere
Il comma 11 dell’articolo 94 impedisce, come di prassi, che gli effetti finanziari della agevolazione vengano anticipati attraverso minori versamenti degli acconti Ires e Irpef.
La norma testualmente stabilisce che la determinazione dell’acconto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 si effettua considerando come imposta dell’esercizio precedente (quindi, del 2025) quella che si sarebbe quantificata in assenza del nuovo iperammortamento. Il dato letterale contiene evidentemente un refuso che andrebbe corretto.
Se ci si riferisce all’acconto “storico”, si dovrebbe richiamare quello dell’esercizio 2027 (successivo a quello in corso al 31/12/2026) perché l’acconto del 2026 (basato sull’Ires del 2025) non può mai essere influenzato dalla nuova agevolazione (nel 2025 la norma non era in vigore). Se invece si intende colpire l’acconto previsionale dell’esercizio 2026 (anno in cui peraltro con ammortamenti ridotti al 50% l’impatto della agevolazione sarà modesto), non si deve richiamare l’imposta “del periodo precedente”, ma semplicemente stabilire che per l’acconto 2026 non si tiene conto delle disposizioni dell’art. 94.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 4 novembre 2025.