I beni e i componenti ricondizionati potranno rientrare tra le spese ammissibili. E le imprese, prima di realizzare gli investimenti, dovranno presentare una richiesta preliminare. Queste sono alcune delle novità che emergono dal decreto relativo al Conto termico 3.o, pubblicato il 26 settembre e in vigore dal 25 dicembre.
I beni ricondizionati
Il Conto termico 3.0 riconosce piena dignità al riuso tecnologico, valorizzando il ricondizionamento come pratica virtuosa di economia circolare.
Il decreto prevede che un impianto, un apparecchio o un componente usato ma opportunamente revisionato, pulito, riparato e testato per garantire le prestazioni originarie, potrà essere riutilizzato all’interno di un progetto incentivato. Gli apparecchi ricondizionati potranno essere impiegati, a titolo esemplificativo, negli interventi come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, caldaie a biomassa o sistemi ibridi; l’installazione di pannelli solari termici o sistemi di solar cooling; la sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli più efficienti; la realizzazione di interventi di isolamento termico e automazione energetica degli edifici.
L’uso di componenti ricondizionati non è solo una scelta ecologica ma anche economicamente vantaggiosa. Avranno un prezzo più basso rispetto ai beni nuovi e potranno ottenere contributi fino al 65% del costo sostenuto, a condizione che l’intervento porti a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% (o del 20% in caso di interventi combinati).
Il miglioramento deve essere certificato da un tecnico abilitato, che redige due attestati di prestazione energetica – prima e dopo l’intervento – in forma asseverata. Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni ha la responsabilità di garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.
La richiesta preliminare
Un aspetto importante del nuovo Conto termico 3.0 riguarda la fase preliminare di accesso agli incentivi. Prima di avviare i lavori, infatti, le imprese devono presentare una richiesta preliminare al Gse. Un passaggio formale obbligatorio che serve a comunicare l’intenzione di fruire dell’aiuto ma che non equivale a una prenotazione delle risorse.
La richiesta deve contenere alcune informazioni essenziali: nome e dimensioni dell’impresa, descrizione del progetto con le relative date di inizio e fine, ubicazione dell’intervento, elenco dei costi previsti e tipologia di aiuto richiesto, specificando l’importo del finanziamento pubblico necessario.
Sarà il Gestore dei servizi energetici, attraverso le regole previste dall’articolo 29 del decreto, a definire le modalità di presentazione e valutazione di questa fase preliminare. In sostanza, prima di accedere agli incentivi, ogni impresa dovrà comunicare al Gse il proprio progetto in modo chiaro e documentato.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 30 ottobre 2025.