Certificazione energetica per 5.0 con vista a fine febbraio 2026

Ultimi adempimenti in vista della scadenza dei termini per il credito d’imposta «Transizione 5.0» disciplinato dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024 che – salvo sorprese – non dovrebbe incontrare proroghe nella legge di Bilancio 2026.

Ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (in beni materiali e immateriali 4.0) in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. L’interconnessione (che non rileva ai fini del completamento del progetto) deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, ed entro la stessa data deve essere prodotta la perizia asseverata da presentare in sede di comunicazione di completamento (faq 8 ottobre 2024). Il bonus è utilizzabile in compensazione (in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997) decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gse all’agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie (e, comunque, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse all’impresa dell’importo del credito utilizzabile) ed entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti:

di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti da quadro RU);

di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 (due milioni di euro per ciascun anno solare);

di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010 (preclusione alla compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi superiore a 1.500 euro).

È frequente il dubbio circa la scadenza per la redazione e sottoscrizione della certificazione ex post della riduzione dei consumi energetici, documento indispensabile ai fini della fruizione del beneficio in oggetto. In particolare, andrebbe ufficialmente chiarito come tale adempimento possa essere finalizzato anche oltre il 31 dicembre 2025, comunque entro la data di trasmissione del 28 febbraio 2026. Si tratta, pertanto, della stessa scadenza dell’interconnessione, come ha chiarito la faq Gse/Mimit 2.12, richiamando il paragrafo 7.1 della circolare operativa Mimit n. 25877 del 16 agosto 2024. In tale circolare, al capitolo «Procedura per la comunicazione di completamento» si legge che «le imprese… trasmettono, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, … la comunicazione di completamento», alla quale va allegata la certificazione ex post sul risparmio energetico. Infatti, la scadenza del 31 dicembre riguarda esclusivamente la data di ultimazione dei progetti (disciplinata dall’articolo 109 del Tuir), ma non i successivi adempimenti «accessori», quali, appunto, l’interconnessione, la perizia, la comunicazione di completamento e la certificazione ex post di risparmio energetico, tutti da realizzare entro il più ampio termine del 28 febbraio 2026.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 29 ottobre 2025.

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