La manovra accoglie la proposta di Arconet e sposta al 31 ottobre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato. Contestualmente, si riduce da 30 a 7 giorni il termine per l’invio dei dati alla Bdap: pertanto, gli enti dovranno trasmettere i dati entro il 7 novembre. In caso di mancato adempimento scatterà il blocco delle assunzioni di personale e dei pagamenti dei contributi ministeriali, con l’unica eccezione delle risorse relative a Pnrr e Pnc.
Per l’alleggerimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità occorrerà attendere l’aggiornamento degli allegati al Dlgs 118/2011, programmato entro il 31 marzo 2026. È comunque già previsto che la prima determinazione del Fondo basata sui risultati di un solo esercizio sia consentita dai bilanci di previsione 2027/29, con la possibilità di anticiparla in sede di assestamento del preventivo 2026/28. La facoltà è esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi.
Gli accantonamenti potranno essere effettuati in base al risultato dell’esercizio in cui sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente (compreso l’esercizio cui si riferisce il rendiconto), e solo dopo l’attivazione formale di un progetto almeno triennale per rendere strutturale il miglioramento.
Con decreto del Mef saranno ridefinite le modalità di trasmissione alla Bdap delle informazioni sui residui del rendiconto, prevedendone l’acquisizione al quinto livello della struttura del Piano dei conti integrato. La revisione degli allegati al Dlgs 118/2011 punterà poi a migliorare l’accuratezza delle previsioni di cassa, assicurandone la coerenza con gli stanziamenti di competenza, e a favorire il rispetto dei tempi di pagamento, anche con l’indicazione di fasi e tempi del processo di spesa. Sempre per favorire i tempi di pagamento, è prorogato al 2028 il tetto a 5/12 dell’anticipazione di tesoreria.
Gli enti in disavanzo, in regola con il piano di rientro e che abbiano recuperato la quota di ripiano iscritta nelle previsioni definitive di bilancio, potranno applicare all’esercizio in corso – dopo l’approvazione del rendiconto – l’avanzo vincolato di parte corrente dell’esercizio precedente, in deroga ai limiti ordinari. Saranno modificati gli schemi di bilancio per consentire il monitoraggio dell’utilizzo dell’avanzo.
Dal 2026 gli enti che hanno beneficiato del trasferimento di beni demaniali non saranno più soggetti al recupero da parte dello Stato delle somme corrispondenti alla riduzione delle entrate erariali derivanti dal passaggio di tali beni. È invece escluso il rimborso degli importi già trattenuti o versati.
L’incremento di 2 euro a notte dell’imposta di soggiorno, introdotto per il solo 2025 per finanziare gli interventi del Giubileo, potrà continuare ad essere applicato anche successivamente. Tuttavia, solo il 70% del gettito resterà nella disponibilità dell’ente, mentre il restante 30% confluirà nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinato anche al finanziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori.
Infine, per gli enti in dissesto viene introdotta una nuova disciplina sulla contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità (Fal), con la possibilità di ripianare l’eventuale disavanzo in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 ottobre 2025.