L’articolo 29 del Dl 179/2012 prevede una detrazione dall’Irpef e una deduzione dall’Ires entrambe pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up o Pmi innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo detraibile dall’Irpef è pari a 1 milione di euro, mentre il massimo deducibile dall’Ires è pari a 1,8 milioni di euro e deve essere detenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio.
Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle imprese e non si applicano se:
1 l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance
2 o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile (articolo 29, comma 7-bis, del Dl 179/2012).
Dal 2025, è concesso un credito d’imposta (pari all’8% con investimento massimo di 500mila euro annui) agli incubatori e agli acceleratori certificati ex articolo 25, comma 5, del Dl 179/12, che investono nel capitale sociale di start up e Pmi innovative, direttamente o tramite Oicr o altre società che investano per almeno il 70% in start up innovative (articolo 32, legge 193/24), a condizione di mantenere la partecipazione per almeno tre anni e sempre nel rispetto del regolamento “de minimis”.
Detrazione de minimis
In alternativa alla detrazione Irpef del 30%, è concessa – in base al regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis – una detrazione che dal 2025 è pari al 65% (in precedenza era al 50% e applicabile anche alle Pmi), per i soli investimenti in start up innovative effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025. In tal caso, l’investimento massimo non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100mila euro (articolo 29-bis del Dl 179/2012, cosiddetta detrazione “de minimis”) e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
L’articolo 2 della legge 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024, ha disposto che, qualora la detrazione “de minimis” sia superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24. L’eccedenza della detrazione al 30% , invece, è riportabile per tre anni.
Ulteriori agevolazioni
Gli articoli 26, comma 4, e 27, commi 1 e 4, del citato Dl 179/2012 prevedono per le start up e le Pmi innovative la non applicabilità della disciplina delle società di comodo e la non imponibilità (anche per gli incubatori) del reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e professionisti altamente qualificati «strategici per lo sviluppo» (work for equity).
Le start up innovative e gli incubatori certificati sono, altresì, esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale alle Camere di commercio (articolo 26, comma 8, del Dl 179/2012), mentre le Pmi sono esonerate solo dal pagamento del bollo.
L’articolo 14 del Dl 73/2021, inoltre, prevede per le persone fisiche la non imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di start up e Pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, possedute per almeno tre anni e generate da investimenti non effettuati in regime “de minimis”. Per le Pmi innovative l’esenzione è subordinata alle condizioni previste dal paragrafo 3, articolo 21, del regolamento Ue 651/2014.
La norma prevede, inoltre, l’esenzione in capo alle persone fisiche per i proventi derivanti da Oicr che investono prevalentemente nel capitale sociale di start-up e Pmi innovative.
Fonte: Il Sole 24 Ore Norme e Tributi del 29 settembre 2025