I beneficiari del nuovo bonus fiscale Conto Termico 3.0

I soggetti beneficiari degli incentivi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici e sugli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, previsti dal cosiddetto “Conto Termico 3.0”, di cui allo schema di decreto interministeriale approvato con l’Intesa in Conferenza Unificata del 5 agosto, con il quale verrà aggiornato il cosiddetto “Conto Termico 2.0” di cui al decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, sono:

  • sia le amministrazioni pubbliche
  • che i soggetti privati (tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche)

che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

1) Chi comprende

Tra gli elementi di novità da segnalare si segnala l’introduzione della possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso:

  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
  • configurazioni di autoconsumo collettivo.

CATEGORIA BENEFICIARI

CHI COMPRENDE

Soggetti

privati

Persone fisiche, Enti del Terzo Settore (ETS), professionisti e imprese.

Sono tuttavia esclusi:

  • i soggetti richiedenti che incorrono in una delle cause di esclusione automatica o non automatica da un appalto pubblico (di cui agli articoli 94 e 95 del Decreto legislativo 36/2023, il Codice dei contratti pubblici), nonché nel caso in cui siano assoggettati a una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
  • le imprese cosiddette “in difficoltà” (secondo la definizione unionale riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);
  • le imprese per le quali pende un ordine di recupero di incentivi precedentemente fruiti che siano stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione europea (articolo 24 dello schema di decreto).

Pubbliche amministrazioni

Ai fini del Conto Termico 3.0, la nozione di “amministrazione pubblica” va intesa in una accezione ampia, in quanto, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto, vi rientrano:

  • oltre a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni, le Camere di Commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale; le Agenzie, gli enti pubblici economici, gli enti contenuti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;
  • anche le cooperative di abitanti iscritte nell’apposito Albo costituito presso il MISE, le cooperative sociali di cui all’articolo 1 della Legge 381/91, le società “in house” secondo la definizione dell’articolo 2 comma 1 lett. o) del Decreto legislativo 175/2016 (limitatamente però agli interventi realizzati su immobili delle amministrazioni controllanti);
  • inoltre, ai sensi dei commi 2 degli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, sono assimilati alle amministrazioni pubbliche, “ai fini del presente decreto”, tutti gli Enti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 117/2017 iscritti al RUNTS: si tratta di una novità significativa con l’estensione della platea dei beneficiari anche agli Enti del Terzo Settore, che vengono espressamente equiparati dalla norma alle pubbliche amministrazioni. 

Fonte: fiscoetasse.com, Attualità del 29 settembre 2025      

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione