Dal 15 ottobre sarà possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.
Ricordiamo che le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE che prevede l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente a euro 597.320.000,00.
La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.
1) Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese
Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:
- a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Il bonus per i privati di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
Il bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.
Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus di cui alla lettera a) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo».
Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
2) Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo
Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:
- a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:
- a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
- 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 3. di avere meno di dieci dipendenti;
- 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- 6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
- 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
- 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
La persona fisica, all'esito della registrazione puo' generare sulla piattaforma informatica il bonus, il cui valore sarà uguale a:
- 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE.
Fonte: fiscoetasse.com, Attualità del 17 settembre 2025