È già operativa la Nuova Marcora, il regime di aiuto introdotto con il decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 luglio 2025 che ridisegna la disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle cooperative di piccola e media dimensione, con l’introduzione dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali (si veda, in proposito, l’articolo in basso).
Possono beneficiare delle agevolazioni le cooperative iscritte al Registro delle imprese, attive in qualsiasi settore produttivo, non in stato di difficoltà né sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse quelle che non hanno restituito aiuti incompatibili o già revocati dal Ministero, sono destinatarie di sanzioni interdittive o i cui legali rappresentanti hanno condanne ostative.
Le agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data della domanda, ma da concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto. Tra le spese ammissibili rientrano: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere edili strettamente connesse, software, licenze, tecnologie digitali, brevetti e marchi, consulenze specialistiche e formazione. Sono, invece, escluse le spese di sostituzione di beni, l’acquisto di beni usati o tramite contratti “chiavi in mano”, i titoli di importo imponibile inferiore a 500 euro, gli immobili già agevolati nei dieci anni precedenti, i beni di rappresentanza e gli automezzi non indispensabili.
Le cooperative possono fare domanda anche per esigenze di liquidità, sostenendo il capitale circolante nelle fasi di nascita, sviluppo o consolidamento, con una proiezione temporale di 12 mesi.
Le società hanno 60 giorni per concludere l’istruttoria, prorogabili a 90 in caso di richiesta di integrazioni. Segue la delibera di concessione e la stipula del contratto, da perfezionarsi entro 180 giorni. L’erogazione dei finanziamenti avviene per stati di avanzamento lavori, con la possibilità di un’anticipazione fino al 25% o in un’unica soluzione per gli interventi a sostegno della liquidità. I pagamenti devono essere tracciabili e riportare il codice unico di progetto.
Il finanziamento è concesso fino a un massimo di due milioni per cooperativa ed entro il limite di tre volte il capitale sociale e il sovrapprezzo versato dai soci. La durata può arrivare fino a dieci anni, comprensivi di massimo due di preammortamento. Le risorse sono concesse nel rispetto della disciplina degli aiuti de minimis o dei regolamenti settoriali.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 4 settembre 2025.