L’atto di indirizzo del ministero dell’Economia del 1° luglio ha esplicitato un principio già immanente nel sistema e rilevato anche dalla dottrina: i crediti di imposta R&S maturati fino al 2019, in difetto dei requisiti stabiliti dal Manuale Ocse di Frascati, in quanto “non specificamente” richiamati dalla normativa speciale, non possono tacciarsi di «inesistenza», ma al più di «non spettanza». Nello stesso senso si è pronunciato da ultimo anche il Tar del Lazio, secondo cui il Manuale ha assunto esplicita rilevanza regolatoria soltanto con la successiva legge 160/2019 (sentenza 29 luglio 2025, n. 15030). Tale riqualificazione dovrebbe operare ex tunc e quindi riflettersi sui rapporti non esauriti e su tutti i giudizi in corso.
Anzitutto, sul versante penale, nei casi in cui si discute sulla sussistenza degli «specifici elementi o particolari qualità che fondano la spettanza del credito» a motivo della “natura tecnica delle valutazioni” e quindi sulla ricorrenza del criterio della novità come declinato in modo più rigido dal Manuale di Frascati: in tale contesto, per effetto della derubricazione scatta la clausola di non punibilità del delitto di indebita compensazione di cui al comma 2-bis dell’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000.
Soprattutto, la riqualificazione contemplata in via interpretativa nell’atto di indirizzo del ministero dell’Economia, cui fa eco la recente pronuncia del Tar del Lazio, dovrebbe incidere su tutti gli strumenti deflattivi ed in particolare per il passato; in primis - una volta sfumata l’ultima chance per il riversamento spontaneo (3 giugno) - sul ravvedimento operoso, nel senso che l’impresa, quando si discute sulla sussistenza dei requisiti tecnici del Manuale di Frascati, dovrebbe essere ammessa a perfezionare la regolarizzazione calcolando la riduzione della sanzione sulla misura edittale più mite del 30%, senza che vi osti la mutata definizione di “crediti non spettanti” declinata soltanto ex nunc dal decreto di riforma del 2024, tenuto conto anche del previgente articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/1997 (su cui, Cassazione, Sezioni unite 34419/2023).
Lo stesso vale poi per gli altri istituti deflattivi ovvero per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, in relazione ai quali la riduzione delle sanzioni – da un terzo alla metà, in ragione dello stato e grado delle liti fiscali potenziali o pendenti – riconducibili a contestazioni di natura tecnica di cui al Manuale di soft law, andrebbe calcolata sulla base del 30% e non già del 100 per cento.
Infine, la derubricazione dei “crediti inesistenti” in “non spettanti” contemplata dall’atto di indirizzo del ministero dell’Ecoomia, e rafforzata adesso dall’orientamento del Tar, per le imprese incorse in querelle tecniche di valutazione, dovrebbe riflettersi sia sulla riscossione in pendenza di giudizio, sia sui termini di decadenza per l’Agenzia, nel senso che in queste ipotesi non è più legittima né la riscossione integrale della sanzione del 100% né tanto meno il prolungamento ultroneo del termine da cinque a otto anni a decorrere dall’utilizzo in compensazione.
Tali benefici dovrebbero impattare ex tunc su tutti i rapporti non ancora esauriti, compresi i giudizi pendenti.
A ben vedere poi, se si riconosce (finalmente) che la previgente normativa in tema di R&S non richiamava affatto il manuale tecnico di Frascati, la relativa violazione, anzitutto per il principio di legalità non dovrebbe ingenerare neppure un rilievo di “non spettanza” dei crediti, almeno sul piano sanzionatorio; ma forse è pretendere troppo.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 agosto 2025.