Gli enti del Terzo settore (Ets) attivi nei settori culturali e creativi sono chiamati alla prova della “doppia qualifica”: la pubblicazione del decreto direttoriale 10 luglio 2025 del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) schiude le porte all’assunzione della qualifica di impresa culturale e creativa (Icc) anche in favore di quegli Ets che esercitano attività culturali di interesse generale.
La qualifica plurima
Si consolida così un modello giuridico a qualifica plurima, nel quale un medesimo ente può risultare simultaneamente iscritto sia al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) sia alla sezione speciale delle Icc istituita presso il Registro delle imprese. La compatibilità discende espressamente dalla normativa di riferimento (a partire dall’articolo 25, comma 4, della legge sul Made in Italy) e rispecchia l’impostazione già accolta dalla riforma del Terzo settore in merito alla totale compatibilità fra perseguimento di finalità di interesse generale senza scopo di lucro ed esercizio di un’attività economica in forma d’impresa.
I requisiti
Ai fini del riconoscimento della qualifica di Icc anche per gli Ets, infatti, uno dei requisiti resta la natura imprenditoriale dell’attività culturale e creativa esercitata in forma esclusiva o prevalente. Tale requisito risulta integrato da tutte le imprese sociali, in quanto il connotato dell’imprenditorialità è intrinseco alla qualifica disciplinata dal Dlgs 112/2017; ma, a ben vedere, anche gli Ets iscritti nelle altre sezioni del Runts possono essere riconosciuti come Icc ove svolgano un’attività sul mercato in modo sistematico, duraturo e professionale e tesa all’ottenimento di un risultato economico, come emerge anche dal dettato dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Già in questo contesto, infatti, gli Ets esercenti attività in forma d’impresa commerciale devono tenere il libro giornali e il libro degli inventari e depositare il bilancio presso il Registro imprese, in ragione dell’evidente ratio di comunicare ai terzi l’esercizio di un’attività economica.
Può dunque ottenere la qualifica di Icc, a titolo d’esempio, un’associazione operante nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale o una fondazione che organizza spettacoli dal vivo, già dotate dello status di Ets, ove l’attività svolta risulti ispirata a logiche imprenditoriali.
Una leva di sviluppo
Infine, il modello di ente a doppia qualifica garantisce la possibilità di combinare le misure di favore riconosciute nei rispettivi ambiti di appartenenza, quello culturale e creativo e quello del Terzo settore. Proprio questo secondo ambito potrà costituire una leva di sviluppo anche per le Icc, grazie al regime fiscale riservato agli Ets e agli altri strumenti messi a loro disposizione, dal 5 per mille alla deducibilità delle erogazioni liberali, sino alle forme di partenariato pubblico-privato discendenti dall’amministrazione condivisa.
Fonte: Il Sole 24 ore, Norme e tributi del 1 agosto 2025