Le recenti sentenze della Cgt di secondo grado della Lombardia e l’atto di indirizzo del Mef di inizio luglio hanno portato nuova speranza alle moltissime aziende coinvolte nella annosa questione dei crediti di imposta ricerca e sviluppo per le attività svolte nel periodo 2015/2019. L’argomento è stato chiarito definitivamente? Non proprio e vediamo il perché.
Il tema dirimente del requisito della «novità assoluta» oppure della «novità relativa», elemento essenziale per l’ammissibilità alla fruizione del beneficio fiscale per le attività svolte nel periodo 2015/2019, è stato affrontato dalle recenti sentenze della Cgt Lombardia (n. 1482 del 16 giugno 2025 e n. 883 del 4 aprile 2025) a favore di una netta interpretazione di tipo relativo. Ciò significa che si considerano ammissibili al credito d’imposta quei lavori finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa e non rispetto al mercato, ovvero che perseguono (anche) il progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa e non invece (solo) un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico.
L’atto di indirizzo del Mef del 1° luglio, oltre a fornire una distinzione tra i crediti inesistenti ed i crediti non spettanti, fa rientrare in tale seconda fattispecie, citandoli espressamente come esempio, i crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica. Più esplicitamente, l’Atto chiarisce che tale non spettanza si verifica «quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione». Il riferimento al Manuale di Frascati e alle circolari/risposte della l’amministrazione finanziaria è evidente.
Ne seguono ovvie e importanti conseguenze in tema di prescrizione.
In sintesi, grazie al combinato disposto dei suddetti documenti, ne deriva che:
considerare il tema della novità con un approccio «relativo» e non più «assoluto» va nella direzione interpretativa corrente all’epoca dei fatti e applicata in buona fede dalle aziende. Tuttavia, tale importante valutazione attende ora il (rapido) conforto definitivo possibilmente di una sentenza da parte della Cassazione a Sezioni unite;
è stata chiarita in via definitiva l’interpretazione circa i crediti inesistenti e i crediti non spettanti (in cui ricadono i crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo) con conseguenze importanti circa i tempi di prescrizione;
viene rimarcata l’importanza dell’istituto della certificazione (articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) che, attestando la qualificazione tecnica degli investimenti effettuati o da effettuare, riduce o meglio, annulla, i contenziosi con l’amministrazione finanziaria fornendo certezza del diritto al pari del vecchio istituto dell’interpello.
Tuttavia, proprio su tale ultimo punto, che lo stesso Mef giudica di primaria importanza nel favorire il dialogo tra contribuente e amministrazione finanziaria, si registra un evidente iato interpretativo. Da un lato, le attuali regole previste dal Mimit per la certificazione impongono di considerare e dimostrare una interpretazione assoluta della novità. Dall’altro, in caso di contenzioso il giudizio sembra invece sempre più propendere per una interpretazione relativa della novità come logica e ratio della norma istitutiva vorrebbe.
È pertanto auspicabile una rapida e chiarificatrice presa di posizione del Mimit a supporto delle attività dei certificatori consci del fatto che una interpretazione della novità in termini assoluti appare distonica rispetto alla reale portata della norma originaria e al più ragionevole concetto di novità in relazione all’attività svolta dall’azienda beneficiaria del credito.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 23 luglio 2025.