Prenotazione del bonus 4.0 va confermata entro il 17 luglio

C’è tempo fino al 17 luglio per trasmettere le comunicazioni confermative degli investimenti 4.0 del 2025 da parte delle imprese che le hanno già inviate con i vecchi modelli. Il rispetto della scadenza è essenziale per mantenere la priorità nell’ordine cronologico con il quale verranno assegnati i crediti. Con l’apertura, dal pomeriggio di ieri martedì 17 giugno, del canale telematico per effettuare le comunicazioni con la modulistica approvata dal ministero delle Imprese e del made in Italy, scatta il periodo transitorio di 30 giorni per chi, entro il 15 maggio scorso, ha trasmesso le comunicazioni con la modulistica prevista dal Dm 24 aprile 2024. Le imprese che avevano avviato gli investimenti, con ordine e acconto 20%, entro fine 2024, mantengono le comunicazioni con i vecchi modelli e neppure saranno soggette a vincoli nella attribuzione dei crediti.

I crediti 2025

Con l’emanazione del decreto direttoriale del 16 giugno 2025 il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha completato il quadro operativo per la gestione dei crediti di imposta su investimenti in beni materiali Industria 4.0 effettuati nel 2025 (con la coda temporale del primo semestre 2026 in presenza di ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno).

Per permettere al ministero di attribuire i crediti rispettando il tetto di spesa a carico dello Stato (2,2 miliardi) previsto dalla legge 207/2024, le imprese dovranno presentare tre comunicazioni (si veda l’articolo a fianco):

«ex ante», sulla cui base si formerà l’ordine cronologico per l’attribuzione dei crediti;

«ex ante con acconto» (entro 30 giorni dalla prima con evidenza dell’acconto pagato ai fornitori non inferiore al 20%);

e di completamento (dopo l’effettuazione dell’investimento e il sostenimento del costo secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir).

Con riferimento a quest’ultimo adempimento, il decreto precisa che il pagamento dell’acconto non è necessario in presenza di leasing finanziario. In questo caso, è sufficiente la sottoscrizione del contratto di leasing e l’impegno assunto dalla società di leasing con i fornitori. Va comunque inviata la seconda comunicazione preventiva (entro 30 giorni) riportando nell’apposito riquadro i dati del leasing.

Le comunicazioni confermative

Il decreto del 16 giugno, integrando il precedente provvedimento del 15 maggio, stabilisce che i contribuenti che hanno inviato le comunicazioni ex ante (ovvero anche ex post) entro il 15 maggio 2025, utilizzando la modulistica precedente (Dm 24 aprile 2024), devono (re)inviare le comunicazioni con i nuovi modelli, a conferma di quelli precedenti, entro il 17 luglio, pena il venir meno della validità della data della trasmissione originaria ai fini dell’ordine cronologico.

Ad esempio, un’impresa che ha avviato un progetto di investimento e ha trasmesso il 30 gennaio 2025 la comunicazione ex ante con la vecchia procedura (avendo ora in corso la realizzazione dell’impianto), entro il 17 luglio invierà nuovamente tale comunicazione (nuovo modello), barrando, nel frontespizio, la casella «è collegata alla precedente comunicazione preventiva Dm 24 aprile 2024» e inserendo il codice Cibs di tale trasmissione. Verrà rilasciata ricevuta con conferma del credito prenotato che si baserà, ai fini dell’ordine di priorità, sulla data del 30 gennaio. Entro 30 giorni, dovrà poi essere inviata la comunicazione preventiva con acconto, con evidenza della data di pagamento, e infine quella di completamento.

Nessuna formalità in base alle nuove regole è invece prevista per le imprese che, entro fine 2024, hanno ordinato i beni e pagato ai fornitori un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo. La legge 207/2024 esonera tali contribuenti dai vincoli di spesa di 2,2 miliardi per gli investimenti 2025 e del primo semestre 2026 e il decreto del Mimit conferma che essi continuano ad utilizzare la modulistica del 2024 e dunque una comunicazione ex ante e una comunicazione di completamento.

Per la compensazione dei crediti 4.0, sono previsti due distinti codici tributo: «7077» per quelli soggetti alla nuova procedura e «6936» per quelli (ordine e acconto entro il 31 dicembre 2024) che mantengono le regole precedenti (risoluzione 41/E/2025).

Tre le comunicazioni necessarie per accedere al credito d’imposta

1 Comunicazione preventiva: da trasmettere entro il 31 gennaio 2026, indica l’ammontare degli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

2 Comunicazione con acconto: da inviare entro 30 giorni dalla prima, attesta il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

(anche tramite leasing).

3 Comunicazione di completamento: va inviata al termine degli investimenti: entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025; entro il 31 luglio 2026 per investimenti conclusi entro il 30 giugno 2026.

In un solo caso è prevista la sola comunicazione di completamento: quando l’investimento rientra nel tetto dei 2,2 miliardi e l’impresa aveva già trasmesso, entro il 15 maggio 2025, sia la comunicazione preventiva che quella di completamento con le modalità precedenti (Pec

o Siad), senza però aver versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2024.

Gli investimenti avviati prima del 2025 non rientrano nella nuova procedura se entro il 31 dicembre 2024 risultava:

l’ordine accettato dal venditore; il pagamento di un acconto almeno pari al 20%.

In questi casi il credito resta automatico e le comunicazioni, se non ancora effettuate, dovranno essere effettuate tramite la nuova piattaforma ma selezionando l’opzione centrale di accesso al Siad.

Il termine per completare gli investimenti resta comunque fissato al 30 giugno 2026.

Le imprese che prima del 15 maggio 2025 avevano inviato comunicazioni (preventiva

o di completamento) con modelli precedenti e riferite a investimenti da completare dopo il 31 dicembre 2024, devono:

entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto trasmettere la nuova comunicazione di completamento (se avevano già inviato sia la preventiva che il completamento);

oppure, se avevano trasmesso solo la preventiva, dovranno ripresentarla con il nuovo modello e procedere anche all’invio della comunicazione con acconto e poi
al completamento.

In caso di mancato aggiornamento entro 30 giorni, si perde la priorità acquisita e sarà necessario ripresentare da capo l’intero iter comunicativo.

Attenzione: le comunicazioni inviate tramite Siad dopo il 15 maggio 2025 sono

inefficaci e non potranno essere richiamate nella nuova piattaforma.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 18 giugno 2025

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