Riversamento ricerca e sviluppo da motivare

Ultimissimi controlli prima dell’invio entro oggi martedì 3 giugno dell’istanza per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, con particolare attenzione da dedicare al contenuto della Dichiarazione analitica prevista dal modello e alla compilazione della nuova sezione VI che contiene la rinuncia al contenzioso in essere. Sempre il 3 giugno rappresenta poi il termine entro cui deve essere versata l’unica o prima rata di quanto dovuto, con la seconda e terza rata da versare entro il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026, maggiorate degli interessi legali decorrenti da domani. Come indicato su «Il Sole 24 Ore» del 31 maggio, infatti, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha escluso proroghe sia della presentazione dell’istanza che del versamento.

Chi intende avvalersi della sanatoria dovrà compilare una delle sezioni da I a V del modello approvato il 19 maggio 2025 con riferimento ad un singolo anno per il quale si intende procedere al riversamento; pertanto, ove il riversamento riguardi tutti gli anni dal 2015 al 2019 dovranno essere compilate tutte le sezioni da I a V, altrimenti solo le sezioni dedicate agli anni interessati.

Per ogni anno, oltre alla classificazione sintetica del motivo del riversamento, alla presenza di atto istruttorio o di recupero crediti o altro provvedimento impositivo, ai dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta, al dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi in compensazione del credito fino al 22 ottobre 2021 e al calcolo dell’importo del credito da riversare, è prevista una «Dichiarazione analitica». Essa consiste in una pagina editabile libera, in cui il contribuente:

1 deve illustrare, la/e ragione/i, già selezionata/e sinteticamente nel primo riquadro della sezione «Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al», posta/e alla base della rideterminazione del credito di imposta e del conseguente indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito;

2 deve fornire le informazioni e gli elementi in relazione alle specifiche attività e alle spese ammissibili, ai fini del riscontro dei dati presenti nel riquadro «Spese agevolabili rideterminate», o comunque qualsiasi altra informazione utile ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo.

È questa una parte dell’istanza particolarmente delicata, poiché richiede una sintetica disclosure che, data la complessità e tecnicità della materia, può non risultare agevole, anche perché non può ovviamente risolversi in mere affermazioni di stile.

Le imprese che hanno già presentato l’istanza entro il 31 ottobre 2024 per un’annualità che intendono oggi modificare, barrando la casella «Istanza sostitutiva», dovranno porre molta attenzione e valutare se la descrizione originaria può essere confermata o deve essere aggiornata.

Una delle novità del modello è la nuova sezione VI «Contenzioso pendente» del modello, in cui il contribuente deve riportare tutti gli elementi identificativi del contenzioso pendente cui ha rinunciato, compilando un rigo per ogni periodo di imposta cui fa riferimento l’atto di recupero o provvedimento impositivo oggetto di contenzioso.

Infatti, si ricorda che nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione del modello, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, che doveva essere eseguita sempre entro oggi, con spese di giudizio compensate tra le parti; per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali al 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso in base all’articolo 21 del Dlgs 546/1992, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 3 giugno 2025

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione

Copyright ® Telematica Italia S.r.l. 2025 - Tutti i diritti riservati