Tax credit fino a 2.500 euro per i giovani agricoltori

Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dell’Agricoltura di concerto con l’Economia del 1° aprile 2025 che definisce criteri e modalità per l’attuazione della disposizione contenuta nella legge 36 del 2024 e che garantisce un credito d’imposta ai giovani agricoltori che partecipano a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola (articolo 6).

Il credito d’imposta è concesso in misura pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024, fino ad un importo complessivo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Possono beneficiare del contributo gli agricoltori che hanno compiuto 18 anni ma non 41 anni e a condizione che abbiano avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute, cioè al momento del loro pagamento. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità tracciate. Inoltre, è necessario esibire un’attestazione di frequenza del corso frequentato. Per il corretto funzionamento della misura sarà necessario attendere la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che fisserà la data a decorrere dalla quale potranno essere presentate le domande per l’accesso al contributo. Lo stesso provvedimento, inoltre, approverà il modello da utilizzare.

La misura effettiva del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia e che terrà conto del numero di richieste pervenute; qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà fissata in misura pari al 100% e quindi il credito potrà essere fruito nella misura prevista dalla norma, vale a dire l’80% della spesa sostenuta, con il limite di 2.500 euro.

Il credito d’imposta così determinato è utilizzabile in compensazione orizzontale a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione e in ogni caso non prima della conclusione del corso di formazione. Si ricorda, infine, che questo credito d’imposta può essere cumulato con altri aiuto di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi al beneficio, oppure con altri aiuti di Stato in relazione alle stesse tipologie di costi purché si verifichi di non incorrere in doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabile al tipo di aiuto oggetto del decreto.


COME USARE IL CREDITO D’IMPOSTA

In attesa delle Entrate

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione e comunque non prima della conclusione del corso di formazione. Può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi al beneficio, oppure con altri aiuti di Stato in relazione alle stesse tipologie di costi, purché non si incorra in un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabile al tipo di aiuto oggetto del decreto.

Per il funzionamento della misura è, però, necessario attendere la pubblicazione di un provvedimento del direttore delle Entrate che fisserà la data da cui potranno essere presentate le domande per accedere al contributo.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 29 maggio 2025

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