È finalmente operativo il bonus giovani introdotto dal decreto legge 60/2024 (decreto Coesione) per favorire l’occupazione stabile degli under 35. Con la circolare 90 del 12 maggio scorso, l’Inps ha fornito le indicazioni sulla gestione degli adempimenti previdenziali.
Tecnicamente, si tratta di un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro privati che – fino al 31 dicembre 2025 – assumono o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a indeterminato, di lavoratori che, alla data dell’assunzione-trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
La platea coinvolta
La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sotto il profilo soggettivo, riguarda i giovani che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici, i contratti di apprendistato e a chiamata).
Occorre però prestare attenzione perché il bonus si differenzia a seconda del periodo di realizzazione dell’evento incentivato e della sede operativa del datore.
1 Per la generalità delle aziende, l’agevolazione spetta per le assunzioni-trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ed è pari all’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
2 I dator i che impiegano i lavoratori portatori dell’incentivo per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nell’Area Zes (Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno) hanno diritto al bonus per non più di 24 mesi ma nel limite maggiorato di 650 euro su base mensile per ciascuna assunzione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, effettuate fino al 31 dicembre 2025 in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, fino al 31 dicembre 2025.
I requisiti
Oltre al rispetto dei presupposti previsti dall’articolo 22 del decreto Coesione, che disciplina il bonus giovani, il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, sia delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Inoltre, per il solo sgravio maggiorato per i datori di lavoro della Zes è richiesto anche il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
Gli adempimenti
Come indicato dalla circolare 90/2025, il datore interessato all’incentivo deve presentare la domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo online disponibile dal 16 maggio scorso, tramite la pagina «Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 - Giovani», presente sul sito internet dell’Inps.
Con specifico riferimento all’esonero per la generalità dei datori di lavoro l’Istituto ha precisato che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero dedicato all’area Zes, che per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
L’Inps, una volta ricevuta l’istanza telematica, effettua le necessarie verifiche, incluso il monitoraggio dei fondi stanziati e, per i rapporti di lavoro già in corso, indica in calce al modulo telematico l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Se invece l’istanza riguarda un’assunzione-trasformazione non ancora effettuata, l’Istituto calcola l’ammontare del bonus, accantona le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro che dovrà procedere all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione (Cob) entro il termine perentorio di dieci giorni.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 26 maggio 2025