Transizione 4.0, imprese senza certezza sulle risorse

Per Transizione 4.0, ai fini della prenotazione delle risorse, sembra rilevare l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva, ma il decreto direttoriale 15 maggio 2025 non definisce in modo esplicito le modalità con cui viene accertato l’esaurimento, totale o parziale, delle risorse stanziate, se non nella fase finale di richiesta di fruizione.

La procedura prevede tre comunicazioni da parte dell’impresa: una prima comunicazione di prenotazione delle risorse, una seconda di conferma sull’avvenuto versamento dell’acconto e una terza di completamento. Questo meccanismo sembrerebbe ricalcare quanto previsto per l’operatività di Transizione 5.0, ma manca un elemento fondamentale: la conferma dell’assegnazione delle risorse da parte del Gse, una volta comunicato l’avvenuto pagamento dell’acconto. Non può essere un’omissione casuale. Probabilmente, si sta ancora cercando di integrare la volontà di dare certezza preventiva con quanto previsto dalla legge di bilancio che chiede un monitoraggio a consuntivo. Il decreto prevede “solo” che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, il ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetta mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, l’elenco delle imprese che hanno completato l’investimento, ordinato sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Lo fa ai sensi del comma 448 della legge n. 207/2024. Questo prevede che «al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il ministero ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione». La legge parla di sospendere l’invio delle richieste della fruizione, non di quelle di prenotazione.

È auspicabile che il prossimo decreto direttoriale che stabilirà i termini di avvio della nuova procedura sia chiaro e specifichi la possibilità di rendere noto alle imprese, prima che scatti l’obbligo di pagare il 20% a titolo di acconto, se le stesse sono o meno assegnatarie delle risorse.

Posto che si trovi la quadra e valga la data di prenotazione, le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione preventiva nei mesi scorsi sono chiamate a ripresentare la stessa comunicazione secondo le nuove modalità indicate dal decreto appena approvato. Si tratta di una reiterazione della domanda già inoltrata, ma in una forma aggiornata e conforme al nuovo tracciato. È importante sottolineare che, in questi casi, verrà mantenuto l’ordine cronologico originario, riferito alla data della prima comunicazione. Le imprese si possono trovare in due situazioni distinte, basate sul fatto di aver già avviato l’investimento o meno.

Se l’impresa ha già effettuato ordinativi o versato acconti, pari almeno al 20% del valore dell’investimento, deve presentare la nuova comunicazione preventiva e, a stretto giro, può presentare anche la comunicazione di avvenuto versamento dell’acconto, mantenendo l’ordine cronologico della comunicazione di prenotazione effettuata con i precedenti modelli.

Diverso è il caso dell’impresa che aveva presentato l’istanza con i vecchi modelli ma che ad oggi non ha ancora formalizzato ordini o pagato acconti.

In questo caso, la situazione è più delicata. Infatti, sebbene l’impresa conservi la priorità cronologica derivante dalla comunicazione già presentata, non vi è certezza di accesso all’agevolazione. Il decreto non chiarisce infatti chi e con quali modalità venga accertato l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili.

In questo scenario, effettuare ora un ordine vincolante o versare un acconto comporta un margine di rischio, perché l’investimento potrebbe non essere coperto dal credito d’imposta qualora le risorse risultassero esaurite. Ma se l’impresa non procede con ordini e acconti in tempi brevi e non presenta quindi la seconda comunicazione, perde a quel punto la posizione cronologica acquisita inizialmente che potrebbe peraltro tornare utile anche in vista di eventuali rifinanziamenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 22 maggio 2025

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