Sanatoria R&S, modifiche con l’istanza sostitutiva

Entro il 3 giugno 2025 le imprese debbono valutare se aderire alla riapertura presentando l’istanza per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, come previsto dall’articolo 19, commi 5-8, del Dl 25/2025, oppure cambiare la precedente adesione presentata entro il 31 ottobre 2024, alla luce di eventuali ulteriori assessment effettuati o di altre considerazioni. In questa seconda ipotesi, il nuovo modello, approvato con il provvedimento 224105 /2025 delle Entrate, consente di barrare la casella «istanza sostitutiva» per ripresentarne una nuova, non essendo possibile l’integrazione della precedente.

Per le imprese che hanno presentato l’istanza entro il 31 ottobre 2024 si possono presentare varie combinazioni, di seguito sintetizzate.

1 Imprese che non intendono modificare o integrare l’istanza originaria: qualora abbiano optato per il pagamento rateale, con la prima rata già versata entro il 16 dicembre 2024, sulla seconda e terza rata, da versare entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, queste imprese dovranno calcolare gli interessi legali dal 4 giugno 2025 (tasso del 2%), e non più dal 16 dicembre 2024.

2 Imprese che hanno presentato l’istanza per un’annualità che non viene modificata e intendono presentarla per un’altra annualità: fermo restando quanto detto al punto 1) per l’annualità non modificata, queste imprese possono presentare l’istanza secondo il nuovo modello per l’annualità che intendono aggiungere, barrando la casella «istanza sostituiva», essendo valida l’istanza già presentata.

3 Imprese che hanno presentato l’istanza per un’annualità che intendono modificare: la sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa è sempre possibile fino al 3 giugno 2025, barrando la casella «istanza sostitutiva», a condizione che risulti validamente presentata la domanda originaria. Anche in questo caso, resta ferma inoltre la possibilità di presentare una nuova istanza per un’annualità non compresa nell’istanza originaria.

4 Imprese che hanno presentato l’istanza ma non hanno effettuato il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024: queste imprese potranno ora effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza originaria, ma alle nuove scadenze fissate dal Dl 25/2025.

Le imprese che non hanno presentato alcuna istanza entro il 31 ottobre 2024 si trovano nella condizione di inviare l’istanza entro il 3 giugno 2025 utilizzando il nuovo modello, usufruendo pienamente della riapertura dei termini.

Due ulteriori annotazioni sugli effetti che la presentazione dell’istanza di riversamento entro il 3 giugno 2025 ha sui contenziosi in corso ed atti di recupero impugnabili, in quanto:

per le istanze presentate successivamente al 31 ottobre 2024, nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione del modello, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro il 3 giugno 2025 con spese di giudizio compensate tra le parti (paragrafo 9.5 del provvedimento e sezione VI del modello);

per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali al 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del Dlgs 546/1992, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso (paragrafo 9.6 del provvedimento).

I versamenti vanno effettuati entro il 3 giugno 2025 in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, con la seconda e terza rata maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 4 giugno 2025.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 21 maggio 2025

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