Approvato e pubblicato dalle Entrate con il provvedimento 224105/2025 il modello di istanza per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, con relative istruzioni, che deve essere presentato entro il 3 giugno 2025 da parte dei contribuenti che intendono usufruire della riapertura del termine disposta dal Dl 25/2025. Tale modello può essere utilizzato anche per la sostituzione dell’istanza originaria presentata entro il 31 ottobre 2024, barrando la casella «Istanza sostitutiva».
Le precedenti istanze sono comunque valide, e sono fatti salvi gli effetti in base alle disposizioni all’epoca vigenti. Se il contribuente intende presentare una nuova e ulteriore istanza, avente ad oggetto atti o provvedimenti impositivi non definitivi alla data del 22 ottobre 2021 o comunque crediti indebitamente utilizzati diversi da quelli già oggetto della precedente istanza, può nuovamente accedere alla procedura secondo le disposizioni del nuovo provvedimento. La sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa è sempre possibile fino al 3 giugno 2025, a condizione che risulti validamente presentata la domanda originaria.
Le somme dovute a seguito della regolarizzazione devono essere versate entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione oppure in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal 4 giugno 2025. Per connessione, è importante sottolineare che come stabilito dal punto 8.7 del provvedimento di approvazione del modello, i soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, e optato per il pagamento rateale, con la prima rata già versata entro il 16 dicembre 2024, sono tenuti a effettuare i successivi versamenti rateali entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, ma con interessi ora calcolati a decorrere dal 4 giugno 2025, e non più dal 16 dicembre 2024.
Inoltre, i soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento precedente entro il 31 ottobre 2024 e che nel frattempo non hanno effettuato il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno ora effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e alle nuove scadenze fissate dal Dl 25/2025.
Invariati ambito di applicazione e casi di esclusione e di decadenza della procedura di riversamento spontaneo. L’istanza di regolarizzazione non può essere presentata nei casi in cui sia accertato o constatato che il tax credit utilizzato in compensazione sia il risultato: di condotte fraudolente; di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione per dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 20 maggio 2025