Dopo la pubblicazione dei decreti riferiti all’assunzione agevolata di under 35 e di donne - misure previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024, convertito in legge 95/2024) - l’Inps, a stretto giro, ha diffuso le relative circolari - rispettivamente la 90 e la 91 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 e del 13 maggio) - fornendo ai datori di lavoro la bussola per orientarsi nel complicato dedalo che ne è uscito dopo la riformulazione dei decreti ministeriali.
Riguardo alle istruzioni contenute nella circolare 90/25, si apprezza l’apertura dell’incentivo alle assunzioni con contratto a tempo parziale anche se, in conseguenza dello stringente vincolo dettato dalla norma interna - secondo cui il beneficio trova applicazione per le assunzioni in forma stabile di giovani (fino a 34 anni e 364 giorni) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa – la possibilità è limitata alla circostanza, alquanto marginale, di assunzioni contemporanee, ovverosia intervenute nella medesima data.
Come già accennato, si ha diritto ai benefici se il lavoratore da assumere, nell’arco della sua vita lavorativa, non è mai stato occupato a tempo indeterminato. A tal fine, non rilevano i precedenti periodi di apprendistato, eventuali rapporti di lavoro intermittente e domestico a tempo indeterminato. Se, al contrario, il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, la strada all’incentivo è sbarrata.
Valida per la totalità degli aiuti appare un’ulteriore disposizione riguardante i part time. Si prevede che se la percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto aumenta (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non possa, comunque, mai superare, il tetto già autorizzato attraverso i canali telematici.
Se, invece, l’orario diminuisce (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione a tempo parziale), è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Per tutte le agevolazioni sin qui rappresentate si prevede che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento possa essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Ciò determina, dunque, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Sul punto si rileva che mentre nella circolare 91 (assunzione donne) si prevede la sospensione anche per le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, analoga precisazione non è contenuta nella circolare 90 (under 35). Si ritiene, tuttavia, che si tratti di una regola applicabile alle generalità delle assunzioni incentivate.
Infine, in merito alla contribuzione datoriale oggetto di esonero, le circolari confermano la prassi ormai consolidata, che esclude dall’operatività dell’incentivo alcune tipologie di contributi (ad esempio, quelli destinati ai Fondi di solidarietà bilaterali ex Dlgs 148/2015; il contributo integrativo Naspi dello 0,30%, destinabile ai Fondi professionali per la formazione continua, le varie contribuzioni di solidarietà).
Con la diffusione delle circolari Inps, il lungo iter si è concluso. Se si osservano le date dei provvedimenti salta all’occhio il fatto che è stato necessario praticamente un anno per dare concreta attuazione a due disposizioni che, rientrando nell’ambito degli incentivi per l’occupazione: era auspicabile avessero avuto una diversa e più veloce dinamica.
In realtà, va considerato che i tempi si sono enormemente dilatati per effetto della negoziazione tra il nostro Governo e Bruxelles che ha determinato la revisione dei decreti per giungere a soluzioni in grado di garantire alle aziende il massimo di aiuti ottenibile, a fronte di una rigida regolamentazione comunitaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 16 maggio 2025