Il quadro RU del modello Redditi 2025 prevede, per la prima volta, l’indicazione del credito d’imposta “transizione 5.0” disciplinato dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024. Il credito va riportato con il codice “T6”, mentre per la compensazione tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo “7072”.
Ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (in beni materiali e immateriali 4.0) in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Per effetto dell’articolo 13, comma 1-quinquies, del Dl 202/2024 (Milleproroghe), sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.
L’interconnessione (che non rileva ai fini del completamento del progetto) deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, ed entro la stessa data deve essere prodotta la perizia asseverata da presentare in sede di comunicazione di completamento (Faq 24 febbraio 2025).
Utilizzo e compilazione
Il bonus è utilizzabile in compensazione (ex articolo 17 del Dlgs 241/1997) decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione all’agenzia delle Entrate, da parte del Gse, dell’elenco delle imprese beneficiarie (e, comunque, decorsi dieci giorni dalla comunicazione del Gse all’impresa dell’importo del credito utilizzabile) ed entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti:
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro annui per i crediti da quadro RU);
di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 (due milioni di euro per ciascun anno solare);
di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010 (preclusione alla compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi superiore a 1.500 euro).
Le istruzioni affermano che nel quadro (alla Sezione I) possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal Gse in base all’articolo 12, comma 7, del decreto attuativo, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2024). Diversamente dal credito “4.0”, non sono previsti righi specifici per l’indicazione del dettaglio dei costi sostenuti, in quanto la consistente documentazione trasmessa al Gse è più che utile allo scopo. Non trattandosi di aiuto di Stato (come confermato dalle Faq del Mimit), non deve essere compilato il quadro RS, rigo RS401.
Va ricordato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’imponibile Irap, per cui è ordinariamente oggetto di variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi per sterilizzarne l’effetto.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 28 aprile 2025