Nuova mini decontribuzione Sud cumulabile

I datori di lavoro con sedi nel Sud Italia potranno contestualmente fruire per uno stesso dipendente sia dell’esonero under 30 che della nuova mini decontribuzione Sud. Lo ha espressamente e inequivocabilmente chiarito l’Inps nella circolare 32/2025 con cui ha fornito le istruzioni operative per utilizzare, a decorrere da gennaio 2025, il nuovo esonero introdotto dall’articolo 1 commi 406-412 della legge 207/2024, in sostituzione della decontribuzione Sud applicata fino al 31 dicembre 2024 (si veda Il Sole 24 Ore del 1° febbraio).

In particolare, nel recente provvedimento, l’Inps ha previsto nonché illustrato la possibilità di cumulo della nuova misura incentivate dell’occupazione al Sud con altre agevolazioni economiche e contributive. Fanno eccezione al cumulo quelle espressamente escluse dal comma 411 della legge di bilancio 2025, rappresentate dalle nuove misure introdotte dagli articoli 22-23-24 del decreto legge Coesione (60/2023), allo stato non ancora operative (assunzione di donne svantaggiate, di giovani under 35, di dipendenti occupato al Sud da parte di microimprese fino a 10 dipendenti, con esonero del 100% e fino a un massimo di 650 euro).

L’ulteriore eccezione, inserita in via interpretativa dall’Inps, è rappresentata dalle agevolazioni le cui discipline prevedano espressamente vincoli di cumulo con altri contestuali benefici. Tra queste vi è proprio l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni di età, in quanto l’articolo 1, comma 114, della legge 205/2017, formalmente sancisce la regola dell’incompatibilità con la contestuale fruizione di altri benefici contributivi ed economici.

Pertanto l’espressa possibilità di cumulo tra l’esonero under 30 e la mini decontribuzione Sud, affermata nella circolare Inps 32/2025, deve intendersi come una deroga rispetto al principio di carattere generale dell’incompatibilità con agevolazioni che prevedono specifici limiti/esclusioni di cumulo, principio altresì richiamato nel medesimo provvedimento. Tale deroga trova la sua ragione giustificatrice proprio nell’importo contenuto della nuova agevolazione spettante per i dipendenti occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente presso una sede collocata al Sud, pari al 25% della contribuzione datoriale con un importo massimo mensile compreso tra 145 euro nel 2025 e 75 euro nel 2029. A conferma di ciò, l’istituto dichiara la totale incompatibilità della mini-decontribuzione Sud con le agevolazioni previste per l’assunzione a tempo indeterminato di percettori di assegno di inclusione o di supporto alla formazione, le cui misure sono pari al 100% della contribuzione datoriale.

Ai fini del cumulo tra i due benefici, l’Inps richiama la regola secondo cui, in via prioritaria, deve applicarsi l’esonero del 50% dell’under 30 sulla contribuzione datoriale agevolabile (fino a un massimo di 250 euro mensili per 36 mensilità) e successivamente lo sconto del 25% della mini decontribuzione Sud sulla contribuzione datoriale residua (fino a 145 euro mensili nel 2025). Pertanto il beneficio combinato nel 2025 non può superare l’importo di 395 euro al mese.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 12 febbraio 2025

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