Definizione di startup innovativa, inserimento fra le Pmi, permanenza nel registro delle imprese, ruolo degli incubatori certificati. Sono le novità principali introdotte dalla legge 16 dicembre 2024, n.193 che punta a trasformare il panorama delle startup innovative introducendo modifiche sostanziali che mirano a rafforzare le startup, a stimolare gli investimenti nel settore delle nuove imprese tecnologiche e a concentrare le agevolazioni sulle imprese con un reale potenziale di crescita e innovazione.
Con molta probabilità, come indicato dalla stessa relazione di accompagnamento, le nuove regole determineranno la riduzione del numero di startup innovative in linea con l’obiettivo di creare un ecosistema più robusto e sostenibile.
L’obbligo di essere Pmi
La legge 193/2024 stabilisce che le startup innovative siano Pmi in conformità con la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea. Questo obbligo evita che rientrino fra le startup innovative anche società controllate da grandi imprese o gruppi industriali. La nuova disciplina prevede, inoltre, che le startup innovative non svolgano attività prevalente di agenzia e consulenza in modo da garantire che si concentrino su attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, (articolo 28 che modifica l’articolo 25 del Dl 179/2012).
La legge 193 introduce inoltre criteri più severi per la permanenza nella sezione speciale del Registro imprese (che consente di ottenere le agevolazioni fiscali) al fine di promuovere una crescita sostenibile e duratura. Riduce infatti il periodo “base” da cinque a tre anni e permette di arrivare a cinque anni solo alle startup che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
incremento del 25% delle spese di ricerca e sviluppo;
stipula di un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
aumento del 50% dei ricavi o dell’occupazione dal secondo al terzo anno;
costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro con un finanziamento convertendo o aumento di capitale;
ottenimento di un brevetto.
Un’altra estensione di due anni (sino al massimo di quattro anni complessivi) è prevista per il passaggio alla fase di “scale-up” nel caso in cui la società realizzi un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro o registri un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo.
Come faceva notare la relazione di accompagnamento al disegno di legge è molto probabile che le nuove norme determinino una riduzione del numero di imprese che si potranno qualificare come startup innovative e che quindi godranno delle agevolazioni fiscali. La riduzione avrà quindi l’effetto di aumentare il gettito fiscale.
La relazione evidenziava che meno del 40% delle imprese iscritte nella sezione speciale tra il 2013 e il 2017, aveva fatto registrare, nel quinquennio successivo all’iscrizione, una crescita elevata del fatturato che avrebbe permesso di rispettare nel terzo anno di vita le soglie di capitale sociale e di numero di occupati previste oggi dalla legge n. 193.
Il periodo transitorio
Le startup che, al momento dell’entrata in vigore della legge n.193 (il 18 dicembre 2024), erano iscritte nella sezione speciale da più di diciotto mesi possono continuare a rimanervi oltre il terzo anno, a patto che si adeguino ai nuovi requisiti entro dodici mesi dalla fine del terzo anno. Quelle iscritte da meno di diciotto mesi hanno invece sei mesi per conformarsi (articolo 29).
Resta, ovviamente, sempre possibile il trasferimento nella sezione speciale del registro dedicata alle Pmi innovative, qualora la società non rispetti i requisiti di startup ma quelli di Pmi innovativa (articolo 4 del decreto legge 3/2015).
Gli incubatori
Per quanto riguarda gli incubatori certificati, la nuova normativa (articolo 30) amplia il loro ruolo, includendo attività di supporto e accelerazione delle startup innovative, oltre alle tradizionali attività di incubazione. Si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto all’attività tradizionale di incubatore che comporta l’iscrizione in una nuova sezione speciale del Registro delle imprese e l’esclusione dalle agevolazioni, anche di carattere fiscale, previste per gli incubatori tradizionali. La scelta normativa, come sottolineato nella relazione, non comporta effetti finanziari diretti, ma definisce chiaramente i confini delle agevolazioni fiscali.
La sfida è ora quella di monitorare l’impatto della normativa e di continuare a supportare l’ecosistema delle startup in modo efficace e inclusivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 10 febbraio 2025