Ogni lavoratore deve svolgere tra 30 e 150 ore di formazione, con una frequenza minima del 75% per ottenere i contributi. Il divieto di beneficiare di trattamenti di sostegno al reddito si applica al singolo dipendente durante l’intero periodo della formazione. Le singole classi devono essere formate da soggetti aderenti allo stesso Fondo paritetico interprofessionale (Fpi).
Questi sono alcuni dei punti chiariti dalle faq del Fondo nuove competenze finanziato dall’Ue attraverso il Fondo sociale europeo 2021-2027. La piattaforma informatica sarà attiva dalle 10 di lunedì.
Adesione e gestione
Le aziende devono sempre indicare il fondo paritetico cui aderiscono anche se non hanno fondi disponibili. Durante l’istruttoria, sarà il fondo di riferimento a dichiarare se il piano formativo proseguirà come «No Fondo». Ai datori di lavoro che hanno aderito a un fondo diverso da quello a cui aderivano al 3 dicembre 2024 è comunque consentita la partecipazione alla procedura Fnc3. Dovranno indicare il vecchio fondo di appartenenza in un’apposita nota, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da allegare all’accordo che sarà inserito nella piattaforma. Gli accordi collettivi di rimodulazione, alla base del progetto di formazione, valgono se sottoscritti a partire dal 10 ottobre 2024 dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, dalle rappresentanze territoriali.
Le faq per le imprese
Il divieto di beneficiare di trattamenti di sostegno al reddito si applica al singolo dipendente durante l’intero periodo della formazione. È il singolo lavoratore in formazione che deve rispettare il divieto di avere in parallelo reddito da cassa integrazione: alla fine del corso potrà usufruirne.
Le filiere formative possono presentare domanda se le imprese che la compongono lavorano sullo stesso prodotto o concorrono a diverse fasi di produzione e commercializzazione. Le classi di formazione devono essere composte da discenti della stessa azienda e dello stesso fondo paritetico. Solo in caso di piani interaziendali è possibile includere discenti di aziende diverse, se previsto dal fondo paritetico.
Ogni lavoratore deve svolgere tra 30 e 150 ore di formazione, con una frequenza minima del 75 per cento. Le aziende devono informare i lavoratori sulle finalità dei percorsi formativi e sulla loro fonte di finanziamento. Ciò può avvenire tramite e-mail, riunioni, poster o altri strumenti, documentando ogni attività.
Formazione interna
Tra i soggetti che possono fornire la formazione ci sono anche i datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali interne che abbiano un’unità organizzativa identificabile all’interno dell’organigramma con dipendenti assegnati solo a tale unità organizzativa e in cui l’attività formativa del piano è svolta da docenti con esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Le ore di formazione svolte da queste strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all’azienda. Le faq specificano che i docenti interni possono essere dipendenti aziendali non per forza esclusivi dell’unità formativa.
AZIENDE NON STRUTTURATE E FULL SMART WORKING
Per le aziende non strutturate, cioè quelle dove non è presente un’unità organizzativa dedicata esclusivamente alla formazione all’interno dell’organigramma societario, non è possibile impiegare docenti interni che somministrino le ore formative ai dipendenti per poter accedere al Fondo nuove competenze.
Per le aziende che consentono ai propri dipendenti di lavorare in modalità full smart working, valgono le regole del Fondo paritetico interprofessionale che possono essere più permissive. In loro assenza, valgono quelle dell’Avviso «Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni», che limita al 50% la formazione a distanza (Fad).
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 7 febbraio 2025.