Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.
In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore della misura è individuato in AGEA.
Contributi comparto bovino: i beneficiari
Vengono previste misure di sostegno per i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.
Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro giorni maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al successivo art. 3, comma 1.
Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.
Contributi comparto bovino: gli importi
Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatari, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
Il soggetto gestore definisce e rende disponibili ai soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le proprie istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
Il soggetto gestore provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
Il soggetto gestore comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati utilizzati per la relativa quantificazione.
L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.
Fonte: fiscoetasse.com, Attualità del 28 gennaio 2025