Quotazioni di Pmi con bonus fino al 2027

La legge di Bilancio proroga il bonus quotazioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 per le Pmi interessate a quotarsi su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf). Si tratta di una misura di sostegno alla quotazione, rivolta alle realtà più piccole, nel momento in cui sui listini si assiste a un marcato fenomeno di delisting, nonostante gli sforzi compiuti in particolare con la legge capitali del 2024 per lo sviluppo del mercato dei capitali nel nostro paese.

La misura è prevista dal comma 449 della legge 207/2024, che interviene su quella originaria del bonus quotazioni contenuta nella legge 205/17. In particolare l’agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2027. A livello di plafond di credito d’imposta utilizzabile, che rappresenta il quantum di rifinanziamento dell’agevolazione, esso è pari a 6 milioni per il 2025 e a 3 milioni per il 2026 e 2027. Vediamo come impatta il tutto.

A fronte dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione, si avrà diritto a un credito d’imposta, fino ad un importo massimo pari a 500mila euro, commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027 per la finalità in questione.

I destinatari sono le Pmi di definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) in relazione ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un Mtf di uno Stato membro Ue o See. Considerato che i destinatari sono appunto le Pmi, la misura è destinata per lo più al segmento Euronext growth (ex Aim Italia), che è un Mtf e costituisce il listino peculiare di queste imprese.

Si tratta di un credito d’imposta aggiuntivo, che non soggiace né al limite generale delle compensazioni pari a 2 milioni, né tantomeno a quello di 250mila euro per i crediti d’imposta da quadro RU. L’utilizzo in compensazione avviene dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Il credito d’imposta è stato disciplinato dal decreto del Mise del 23 aprile 2018. In base all’articolo 4 le attività ammissibili sono quelle finalizzate:

alla quotazione (implementazione e adeguamento del controllo di gestione);

all’assistenza nella redazione del piano industriale;

alla fase di ammissione;

al collocamento presso gli investitori delle azioni quotate;

alla revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);

all’assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto;

alle questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;

alla comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le informazioni sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy chiariscono che per le quotazioni avvenute nel 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025. Sul sito sono riportate le fonti normative ovvero da un lato il Dm del 23 aprile 2018 e dall’altro le istruzioni del 27 settembre 2024, che richiamano le modalità di compilazione della domanda (è previsto un format apposito) nonché dei vari allegati, fra cui anche le certificazioni antimafia. Il tutto va indirizzato a dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 10 gennaio 2025

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