Albo dei certificatori, nuovo strumento di tutela per tutte le imprese

A seguito di un lunghissimo iter, iniziato il 21 giugno del 2022 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 73 (cosiddetto decreto Semplificazioni), art. 23 (commi da 2 a 5), è stato finalmente istituito l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è una misura che si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in questo campo e anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le imprese, per poterne usufruire, possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare .

“La procedura per l’iscrizione all’albo dei certificatori, sebbene non obbligatoria – afferma Alessandro Di Tommaso, specialista di finanza agevolata di Telematica Italia - consentirebbe a tutte le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta disciplinati dall’art. 1, commi 198-207 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii, di poter richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design, comprese quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. Questo documento darebbe a ciascuna azienda la possibilità di poter operare in condizioni di assoluta certezza e la messa al riparo dai rischi di un’eventuale ispezione da parte dei preposti organi di controllo”.

I certificatori (persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici) tra quelli inseriti nell’albo pubblico, sono di fatto tenuti a raccogliere una serie di dati concernenti:

• Le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata;

• La descrizione dei progetti o dei sotto-progetti realizzati o in corso di realizzazione;

• Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;

• La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata;

• Le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Le stesse attività di certificazione saranno oggetto di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).

“In questo modo – continua Di Tommaso - il possesso del documento di certificazione tecnica delle attività agevolative darebbe alle numerose aziende il grosso vantaggio di non essere interessate da contestazioni e da tutte le incombenze burocratiche o legali a esse associate. Il comma 4 dell’art. 23 del decreto legge n. 73 stabilisce quanto segue:

‘…la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata’”.

“La certificazione – spiega ancora il consulente Di Tommaso - può essere richiesta solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale (Pvc) o contestate con atto impositivo (in ottemperanza a quanto riportato nell’art. 3 del Dpcm del 15 settembre 2023). Inoltre, è possibile richiedere la certificazione, e questo rappresenta un altro vantaggio , non solo per i crediti disciplinati dall’art. 1, commi 198-207 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (come originariamente previsto) ma anche per i vecchi crediti d’imposta del periodo 2015-2019 (istituiti dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014). Un’opportunità introdotta dall’art. 38, comma 2 del decreto aiuti ter (decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022) che assume un’importanza notevole per tutte le aziende. La mancanza di precise indicazioni normative per l’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo e la gran confusione fatta in sede di controllo nel richiamare i criteri di valutazione del Manuale di Frascati (documento che stabilisce le linee guida per la corretta identificazione delle attività di ricerca e sviluppo nei paesi membri dell’Ocse) prive, in quel periodo, di alcuna valenza normativa (tali principi sono stati recepiti dalla legislazione nazionale solo a partire dal 2020 con la nuova versione del credito d’imposta), ha generato non pochi problemi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese. Al contrario, l’accesso a questa procedura potrebbe consentire a molte delle realtà che si erano avvalse della misura di ricerca e sviluppo di avere finalmente quella tranquillità utile alla prosecuzione delle attività di elaborazione delle nuove conoscenze e quindi svincolarsi da ogni genere di sospetto.

Il processo di certificazione tecnica è oramai pronto per essere attuato. Al momento, manca il solo modello di certificazione e le linee guida tecniche a cui i certificatori abilitati si dovranno attenere. Ai fini della certificazione le aziende interessate potranno consultare l’albo liberamente, senza alcuna autenticazione. La procedura avrà solo dei piccoli costi per le imprese, ovvero: 252,00 euro per il versamento dei diritti di segreteria”.

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