Credito d'imposta R&S, "Confusione da parte degli organi di controllo"

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo ha annullato, tramite due sentenze, due atti di recupero da oltre 10milioni di euro da parte dell’Agenzia delle Entrate nei riguardi di un ristoratore siciliano che aveva usufruito del credito di imposta per Ricerca e sviluppo. La notizia è stata riportata dalla stampa nazionale qualche settimana fa. 

L’imprenditore, infatti, aveva avviato alcune attività al fine di migliorare diversi rami della propria gestione imprenditoriale grazie appunto il ricorso alla finanza agevolata. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’esistenza dell’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’impresa, sostenendo che il progetto non avesse il requisito della novità. L’annullamento dell’ingente richiesta dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe comportato gravissime difficoltà per la società e i suoi dipendenti, pone l’obbligo di una riflessione sulla corretta interpretazione della normativa dei crediti di imposta Ricerca e sviluppo. 

Alessandro Di Tommaso, esperto di finanza Agevolata di Telematica Italia commenta la notizia: “Il pronunciamento della Corte di giustizia tributaria è la conferma della gran confusione che è stata fatta dagli organi di controllo sulla vecchia misura del credito d'imposta R&S, istituita dalla Legge 23 dicembre 2014, N. 190, Art. 1, comma 35 (in sostituzione dell'Art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, N. 145, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, N. 9). Nei fatti sta accadendo un po’ quello che ci si aspettava, ossia un gran numero di sentenze di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate poi ribaltate in sede di appello. Nella gran parte dei casi l'oggetto del contendere è il famoso requisito della novità che per l'AdE deve essere valutato rispetto all'intero mercato di riferimento, sulla base delle linee guida, di sicuro, più restrittive del Manuale di Frascati dell'OCSE (documento di classificazione delle attività di ricerca e sviluppo). Tale manuale (la cui traduzione ufficiale in italiano è avvenuta solo di recente), però, non è stato mai richiamato nella normativa di riferimento della misura, né tanto meno nel decreto ministeriale (attuativo) del 27 maggio 2015. Gli unici elementi su cui si incentrava l'azione sanzionatoria dell'AdE si fondavano solo su alcune risoluzioni e circolari emanate, a partire dal 2018 (ovvero al terzo anno di applicazione della misura), ma senza alcuna valenza regolatoria, trattandosi prettamente di documenti di natura interpretativa, in certi casi persino contrastanti con le indicazioni tecniche della misura (seppur scarne).

Pertanto, le attuali sentenze contrarie alle iniziali conclusioni dell'Agenzia delle Entrate, in materia di recupero crediti, ribadiscono la buona fede della gran parte delle aziende italiane che ha usufruito nel corso degli anni di questa misura agevolativa. Le pratiche nel periodo 2015-2019, nella stragrande maggioranza dei casi, sono state impostate in conformità con le sole definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come riportate dalla disciplina di riferimento, senza valutare il livello di novità a esse correlate (relativo o assoluto), in quanto non previsto. In definitiva - conclude Di Tommaso - le linee guida del Manuale di Frascati sono diventate realtà solo con la nuova misura del credito d'imposta R&S/Innovazione tecnologica/design e ideazione estetica, vale a dire quella istituita con la legge del 27 dicembre 2019, N. 160, Art. 1, comma 200, e attualmente in vigore”.

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