Polizze catastrofali, Calvanese: "Un passo obbligato per le imprese"

Entro il 31 marzo 2025 le imprese dovranno rispettare l'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali, sancito dal decreto legge Milleproroghe, approvato lo scorso febbraio. Una misura che introduce un'assicurazione obbligatoria mirata alla copertura dei danni subiti da specifici beni aziendali, conseguenti a eventi catastrofali, suscitando inizialmente perplessità per le tempistiche ridotte. 

Nei giorni scorsi, la maggioranza di Governo aveva proposto un emendamento al decreto bollette per prorogare di sette mesi l'obbligo, imposto alle attività produttive, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro calamità naturali come alluvioni, frane e terremoti. Tuttavia, durante l'esame in Commissione Attività Produttive alla Camera, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, salvo un intervento urgente del Governo con una nuova norma che preveda una proroga, l'obbligo entrerà in vigore a partire dal 31 marzo.

Carmine Calvanese, responsabile servizi di consulenza alle imprese di Telematica Italia, interviene per chiarire i dettagli di questo obbligo inatteso e le possibili implicazioni legate a eventuali incompatibilità con il diritto dell'UE.

Carmine Calvanese, puoi spiegare di cosa tratta questo decreto? Perché è stata introdotta l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le catastrofi naturali?

“L’obbligo di copertura assicurativa trova fondamento nell’articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge di Bilancio n. 213/2023, che aveva originariamente previsto come termine ultimo per la compliance il 31 dicembre 2024. Successivamente, il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) ha modificato il quadro normativo, spostando la scadenza definitiva al 31 marzo 2025. Con la Legge di Bilancio 2024, le imprese italiane dovranno assicurare immobili, macchinari e attrezzature contro alluvioni, terremoti e frane entro il 31 marzo 2025. Il decreto obbliga le imprese italiane a proteggersi da eventi catastrofici con polizze assicurative, alleggerendo il costo per lo Stato. Le aziende hanno tempo fino a marzo 2025 per adeguarsi, ma perdono l’accesso ai fondi pubblici se non rispettano l’obbligo. Sono esentate dall’obbligo vigente le attività agricole, i professionisti non registrati come imprese (libere professioni) e i soggetti con immobili realizzati in violazione delle norme edilizie. L’obbligo, invece, rimane valido per le società di professionisti, in quanto iscritte al Registro delle Imprese. La norma nasce dopo anni di emergenze costate allo Stato miliardi di euro (come l'alluvione in Emilia-Romagna 2023, il terremoto del Centro Italia nel 2016). L’obiettivo è creare un sistema, non solo riparativo, spingendo anche sulla cultura del rischio. Intanto, le imprese dovranno valutare costi-benefici: pagare un premio oggi per evitare crisi domani. Il decreto prevede la stipula di una polizza obbligatoria per danni da eventi estremi, con franchigia massima del 15% (fino a 30 milioni di copertura). Per le imprese inadempienti è previsto lo stop all’accesso ai contributi pubblici. Per le compagnie che rifiutano le polizze, invece, sono previste multe fino a 500mila euro”.

Quali tipologie di beni devono essere coperte da questa polizza e quali sono gli eventi specifici inclusi nella copertura? Inoltre, esistono delle esclusioni o limitazioni particolari previste dalla polizza?

“La polizza obbligatoria si applica alle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2), 3), Codice Civile, impiegate a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, comodato), ovvero:

Terreni e fabbricati (edifici ad uso produttivo, magazzini).

Impianti e macchinari (attrezzature industriali, strumenti tecnici).

Attrezzature e beni strumentali (attrezzature commerciali/industriali).

Questi beni sono coperti a qualsiasi titolo siano utilizzati dall’impresa (proprietà, leasing, comodato, ecc.), purché impiegati direttamente nell’esercizio dell’attività. Sono esclusi dalla polizza:

  • I beni già protetti da una copertura assicurativa analoga, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore (es. un locatore che assicura un immobile affittato all’impresa).

· Veicoli iscritti al P.R.A., a meno che non siano già coperti da una polizza specifica per eventi catastrofali (es. furgoni aziendali, automezzi).

Non sono indennizzabili:

· Danni causati da comportamento attivo dell’uomo (es. negligenza, mancata manutenzione).

· Danni a terzi derivanti dall’uso dei beni assicurati (es. crollo di un magazzino che danneggia un’azienda vicina).

· Danni da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti.

· Danni legati a energia nucleare, armi, sostanze radioattive/esplosive/chimiche, inquinamento o contaminazione.

In conclusione, la polizza deve garantire la protezione del patrimonio produttivo da eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane), ma esclude i rischi legati a responsabilità umana, veicoli e beni non strutturali. Le imprese devono verificare la corretta classificazione dei beni per evitare coperture incomplete”. 

Quali difficoltà potrebbero incontrare le imprese nel conformarsi a questo obbligo, anche dal punto di vista dei costi da sostenere?

“Le imprese potrebbero incontrare diverse difficoltà nel conformarsi all’obbligo dell’assicurazione catastrofale, sia dal punto di vista operativo che economico. Ecco le principali criticità:

• Aumento delle spese operative: i premi assicurativi, specialmente per imprese in aree ad alto rischio (es. zone sismiche o soggette ad alluvioni), potrebbero rappresentare un onere significativo, specie per le PMI con margini ridotti.

• Disparità territoriali: le imprese in regioni più esposte (es. Emilia-Romagna per il rischio alluvioni o Abruzzo per i terremoti) potrebbero pagare premi molto più elevati rispetto ad altre aree, creando squilibri competitivi.

• Assenza di sussidi statali: in assenza di agevolazioni fiscali o contributi pubblici, le imprese devono sostenere interamente il costo della polizza”. 

I bandi che prevedono incentivi per coprire le spese delle aziende per i danni causati dalle calamità naturali, dopo l’introduzione dell’obbligo assicurativo, decadranno e non saranno più emanati?

“I bandi di sostegno per calamità naturali non scompariranno del tutto, ma è probabile che: si riducano quelli che coprono rischi già assicurabili (es. alluvioni in zone mappate); restino attivi per rischi non coperti dal mercato (es. crisi climatiche complesse) o per settori strategici (es. agricoltura); vengano integrati con meccanismi di corresponsabilità (es. richiesta di polizza come prerequisito per accedere ai fondi)”.

I bandi già aperti o quelli in fase di attivazione, per i quali si attendono i decreti attuativi, devono recepire la nuova disposizione relativa all'assicurazione? In altre parole, le imprese che intendono partecipare a tali bandi dovranno essere già in possesso della polizza assicurativa? Ad esempio, il prossimo bando ISI INAIL dovrà considerare questa novità?

“I bandi già aperti non devono recepire l’obbligo assicurativo se pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (o della scadenza del 31 marzo 2025). Le imprese possono partecipare senza polizza, a meno che il bando non sia stato modificato. È atteso che i bandi emanati dopo l’entrata in vigore della norma (o dopo la pubblicazione del decreto attuativo) richiedano la polizza come requisito di accesso, soprattutto se finanziati con risorse PNRR o legati alla sicurezza. Il bando ISI INAIL 2024, essendo stato pubblicato prima dell’entrata in vigore della norma, non prevede, salvo eventuali modifiche retroattive, l’obbligo di polizza assicurativa catastrofale. In sintesi, l’obbligo sarà applicabile ai bandi solo dopo il 31 marzo 2025 o dopo il decreto attuativo. Fino ad allora, la polizza non è richiesta salvo specifiche indicazioni. Per sicurezza, consultare sempre i bandi aggiornati e un legale specializzato”.

Sono previsti incentivi o agevolazioni per aiutare le imprese a sostenere i costi assicurativi?

“Allo stato attuale, non sono previsti incentivi statali diretti (es. contributi a fondo perduto o sgravi totali) per sostenere i costi delle polizze obbligatorie contro le catastrofi naturali. Tuttavia, la normativa lascia spazio a possibili interventi futuri. Al momento sono al vaglio del Parlamento emendamenti per introdurre detrazioni specifiche (es. 30% del premio in 5 anni) o fondi di compensazione per le PMI in aree ad alto rischio e alcuni Comuni starebbero valutando, quale incentivo locale, possibili riduzioni della tassa rifiuti per le imprese assicurate. L’agricoltura, invece, seppur esentata dall’obbligo, beneficia del Fondo mutualistico nazionale per danni meteoclimatici (gelo, siccità), finanziato da risorse pubbliche e contributi volontari”.

Come si posiziona questa normativa rispetto agli standard europei? Si potrebbe configurare un’ipotesi di rigetto da parte dell'UE, e se sì, quali conseguenze avrebbe?

“La direttiva europea non prevede un obbligo armonizzato di assicurazione contro le catastrofi naturali, lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità. Tuttavia, l’Italia si allinea a Paesi come Francia, Spagna e Germania, dove esistono schemi obbligatori o semi-obbligatori: Francia: sistema misto pubblico-privato (CatNat), con copertura obbligatoria per danni da eventi estremi, gestito da assicuratori privati ma con garanzia statale. Spagna: Consorcio de Compensación de Seguros, ente pubblico che copre rischi catastrofali e Germania: nessun obbligo, ma forte cultura assicurativa e incentivi fiscali per polizze private.

A mio parere, un rigetto formale da parte dell’UE è improbabile, poiché la normativa non viola regolamenti comunitari. Tuttavia, potrebbero emergere alcune criticità:

• Ostacoli alla libera prestazione di servizi: se le polizze obbligatorie fossero offerte solo da compagnie italiane, violerebbero l’art. 56 TFUE (libertà di stabilimento). In tal caso, l’UE potrebbe richiedere di garantire parità di accesso agli assicuratori esteri.

• Aiuti di Stato indiretti: eventuali sussidi pubblici alle compagnie italiane per calmierare i premi potrebbero essere contestati come aiuti illeciti.

In conclusione la normativa italiana non dovrebbe essere a rischio di rigetto immediato, ma potrebbe ricevere raccomandazioni correttive dall’UE, soprattutto su:

1. Parità di accesso per assicuratori esteri.

2. Inclusione di misure preventive (es. certificazioni antisismiche).

3. Riduzione delle disparità tra settori e aree geografiche.

Il recepimento di queste indicazioni sarà cruciale per evitare contenziosi e garantire coerenza con le politiche comunitarie”.

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AGGIORNAMENTO AL 31-03-2025

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Resta fermo, invece, il termine per le grandi imprese per le quali però ci sarà un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Dunque, per le micro e piccole imprese, l’obbligo slitta al primo gennaio 2026, mentre per le medie imprese sarà operativo dal primo ottobre 2025. Rimane invece invariata la scadenza del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, pur senza sanzioni immediate per chi non si adegua.

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