Per la Sabatini versione green domande solo in via telematica

Il debutto della versione green della Sabatini non è l'unica novità che vede la luce a partire dal 1° gennaio 2023.

Dalla stessa data è entrata in operatività la nuova piattaforma di accesso all'agevolazione, come previsto dalla circolare del 6 dicembre 2022, a cui è possibile accedere solamente utilizzando le credenziali Spid.

Lo spartiacque tra la precedente versione della normativa e la nuova versione rischia di generare confusione tra le imprese e il ministero delle imprese e del made in Italy si è quindi preoccupato, con proprio avviso del 9 gennaio scorso, di fornire alcuni chiarimenti.

Domande online

La compilazione delle nuove domande di accesso all'agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2023, non avviene più in modalità offline scaricando il modello pdf dell'istanza.

Le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione nuove domande” della piattaforma informatica dedicata alla misura.

In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda, ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo Pec allo stesso intermediario finanziario.

Lo slittamento dei termini

La legge di Bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, ha disposto la proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti, che si allunga di ulteriori 6 mesi andando a 18 mesi complessivi.

Per tali iniziative, interessate dall'estensione dei termini, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

Diverse diciture in fattura

Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

Con riferimento a tali domande, pertanto, deve essere apposta sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, la dicitura «Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

Con riferimento alle fatture elettroniche, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa inserendola nell'oggetto o nel campo note a cura dell’emittente, oppure inserendo la medesima dicitura, anche in formato sintetico, nella causale di pagamento del relativo bonifico.

Nel caso della fattura elettronica, come da Faq dello stesso ministero, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l'emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale 22 aprile 2022.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono quindi riportare nell’apposito campo il “Codice unico di progetto – Cup”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento «art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 12 gennaio 2023

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