Decreto Ristori Bis: tutte le novità

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata del 9 novembre 2020, a pochi giorni dal precedente Decreto Ristori, il d.l. n. 149 denominato Decreto Ristori Bis, che dispone "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Le novità introdotte dal Decreto in oggetto, in considerazione delle misure restrittive adottate con i recenti DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, riguardano nello specifico i seguenti ambiti:

- Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori e concessione di un nuovo contributo agli operatori dei centri commerciali:

L’art. 1 del D.L. Ristori Bis modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto Ristori, ampliando le categorie beneficiarie del sostegno economico identificate con i codici ATECO di cui all'allegato 1.

Inoltre, è previsto un aumento del contributo del 50% rispetto al Decreto Ristori, per gli operatori economici aventi domicilio fiscale o sede operativa in una delle aree di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni), operanti con i seguenti codici ATECO:

  • 56.10.30 - GELATERIE E PASTICCERIE
  • 54.10.41 - GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI
  • 56.30.00 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
  • 55.10.00 - ALBERGHI

Altresì, è stato istituito un fondo pari a 280.000.000 euro per l'erogazione del contributo agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori di produzioni industriali del comparto alimentare e bevande interessati dalle nuove e più recenti misure restrittive. Tale contributo:

  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1: sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto Ristori;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1: spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto Ristori e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio.

Per ottenere il contributo in oggetto bisognerà presentare istanza all'Agenzia delle Entrate nelle modalità definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

- Concessione di un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove restrizioni

L'art. 2 introduce un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, il domicilio fiscale o residenza in una delle aree rosse o arancioni e operano con i codici ATECO di cui all'allegato 2 del D.L. Ristori Bis. L'importo del sostegno non supera i 150.000 euro.

Sono esclusi coloro i quali hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo in oggetto sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente indennizzo, sarà necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

- Credito d'imposta per locazioni di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove restrizioni

L'art. 4 del D.L. Ristori Bis estende per le imprese con sede operativa in zona rossa e operanti con i codici Ateco di cui all'Allegato 2 e con i codici Ateco aggiuntivi:

  • 79.1
  • 79.11
  • 79.12

il credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

- Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata.

- Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale

L'art. 6 dispone che la proroga al 30 aprile 2021 dell termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree di zona rossa, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree di zona arancione, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- Sospensione dei versamenti tributari

Sono sospesi i termini che scadono a novembre 2020 relativi a:

  • versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • versamenti relativi all’IVA

per i soggetti che:

  • esercitano attività sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • esercitano attività di servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse),
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

- Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali per i datori con sede operativa nei territorio interessati dalle nuove misure restrittive

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree di zona rossa e operanti con ATECO di cui all’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

- Misure di integrazione salariale

L'art. 12 dispone una proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale vengono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. 


- Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

L'art. 13 riconosce alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile. La disposizione si applica per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado.

- Bonus baby-sitting

Nelle regioni rosse in cui è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, è previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

- Fondo di sostegno per gli enti del terzo settore

Istituito un fondo di 70.000.000 euro a favore di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome.

- Esonero contributivo a favore di filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

- Quarta gamma

L'art. 22 riscrive l'art 58-bis del decreto Agosto prevedendo un contributo a favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti.
Il contributo sarà pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020 e sarà ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tutte le novità introdotte dal Decreto Ristori sono in vigore dal 9 novembre 2020.



 


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