Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contrastare l’epidemia Covid-19, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E spiega come beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione introdotto dal Decreto Rilancio.
Ricordiamo infatti che l’art. 125 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute tra 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
È possibile individuare due categorie di spese:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- quelle sostenute per l’acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario: tale limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili: in compensazione (modello F24), dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente , con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
L'istanza può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e non oltre il 7 settembre 2020 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.