Il d.l. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, introduce un beneficio nuovo, non presente nelle regolamentazioni precedenti, dedicato alle imprese e agli enti del terzo settore che riapriranno dopo il lungo periodo di chiusura forzata determinato dall'emergenza Covid-19.
Si tratta di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, che mira a sostenere gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Tra le attività commerciali ammesse al beneficio, il cui elenco dettagliato è riportato nell'Allegato 1 al Decreto, rientrano anche alberghi, bar, affittacamere, gelaterie, stabilimenti balneari e attività di proiezione cinematografica.
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà in ogni caso, con appositi decreti, individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto al credito.
Il beneficio, così come indicato dall'art.120, è concesso sia a fronte di interventi innovativi quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, sia per interventi edilizi diretti:
- al rifacimento di spogliatoi e mense;
- alla realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- all'acquisto di arredi di sicurezza.
Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 80.000 euro. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Il beneficio è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
L'art. 122 del decreto Rilancio specifica, inoltre, che fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari del credito potranno scegliere di cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno fissate le modalità di fruizione del credito d'imposta, comprese quelle relative alla cessione, da effettuarsi in via telematica.