Conto Termico 3.0 in GU: si attendono regole operative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025 il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica detto anche Conto Termico 3.0, che amplia la precedente normativa.

L’obiettivo è promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di calore (o la climatizzazione) negli edifici esistenti, ed è aperto a pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed enti del terzo settore. La misura, inoltre, trova applicazione relativamente ad edifici residenziali ma anche edifici appartenenti all'ambito terziario (edifici e unita' immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6).

Le tipologie di intervento includono l’isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti, l’installazione di sistemi di building automation, la sostituzione di impianti con pompe di calore e l’installazione di impianti solari termici.

L'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile non puo' eccedere il 65% delle spese sostenute. Per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonche' per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante e' determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Con riferimento alle imprese, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetical'intensita' degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile. In caso di multi-intervento, l'intensita' degli incentivi non supera il 30% dei costi ammissibili. Le percentuali di intensita' possono essere aumentate:

  • del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese; 
  • del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  • del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Con riferimento alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'intensita' degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili, aumentabili di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si attende comunque la pubblicazione da parte di GSE, che gestisce la misura, delle regole operative e di accesso all'incentivazione.

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