Approvati i modelli per fruire del tax credit ZES e ZLS

Con l’approvazione dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, si completa il quadro attuativo dei crediti d’imposta destinati agli investimenti produttivi realizzati nella ZES Unica e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per il triennio 2026-2028. I provvedimenti danno piena attuazione alle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e disciplinano in modo organico modalità, tempistiche e adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni.

Il credito d’imposta ZES Unica è rivolto alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nelle regioni del Mezzogiorno, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Gli investimenti devono rientrare in un progetto di investimento iniziale e rispettare il principio di incentivazione e le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Parallelamente, il credito d’imposta ZLS è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nelle Zone Logistiche Semplificate istituite sul territorio nazionale, con riferimento alle aree logistiche e portuali del Centro-Nord ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Attualmente risultano operative le ZLS istituite in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria – Porto e Retroporto di Genova – e Lazio, ciascuna delimitata dai rispettivi decreti istitutivi e dai successivi provvedimenti di perimetrazione o rimodulazione.

Per entrambe le misure, l’accesso al beneficio avviene attraverso la presentazione di una comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate, nella quale le imprese indicano le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le finestre temporali di invio sono fissate, per ciascun anno dal 2026 al 2028, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio, esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia. È prevista la possibilità di trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente entro i termini stabiliti.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti beneficiari sono inoltre tenuti a presentare una comunicazione integrativa, finalizzata ad attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro la fine dell’anno e a certificare l’ammontare del credito d’imposta maturato. Tale adempimento deve essere effettuato nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti e richiede il rilascio di una certificazione da parte del revisore legale dei conti o di altro soggetto abilitato, a conferma della corrispondenza tra spese sostenute e scritture contabili.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente al rilascio delle ricevute di presa in carico e di autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate, e nel rispetto dei limiti di spesa e delle verifiche previste, incluse quelle antimafia nei casi di importi più elevati.

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