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Credito ZES: cambia ancora la comunicazione integrativa

Pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre il Decreto Collegato Fiscale con anche novità per il Credito d'imposta ZES. Ad occuparsi della modifica è l'art 8 del DL che in sintesi prevede che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione. Attenzione al fatto che con un provvedimento dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.

1) Credito ZES: cambia ancora la comunicazione integrativa
Il DL n 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione con la previsione dell'art 8. In particolare, intervenendo sull’art 1 del DL n 113/2024 convertito noto come DL “Omnibus, modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (art 16 del DL n 124/2023), prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione iniziale. Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione i soggetti che hanno già presentato la comunicazione (che scadeva il 12 luglio scorso) devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024. Il necessario modello con le istruzioni è stato pubblicato dall'ADE con il provvedimento n 350036 /2024. Occorre evidenziare che le attuali istruzioni al modello in questione (che verosimilmente verranno modificate) prevedono che rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:

aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
modificare la dimensione impresa,
aumentare il numero progetti,
aumentare il numero strutture produttive,
modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati,
modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati,
modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi B11-B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

Con le previsioni dell'art 8 invece si prevede che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024.

Fonte: fiscoetasse.com, Attualità del 22 ottobre 2024 

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