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Tax credit R&S: il significato della ricerca

Per definizione, l’attività R&S si sostanzia in un complesso di azioni tese alla risoluzione di problematiche tecnico-scientifiche non affrontabili con le conoscenze del momento e capaci, pertanto, di generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte e garantire un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità. L’attività di R&S esclude quindi qualsiasi valorizzazione e semplice ampliamento del sapere già disponibile; questo obiettivo viene raggiunto attraverso un approccio creativo che, muovendo da un contesto d’incertezza circa il risultato finale, contempli nuove applicazioni delle conoscenze scientifiche esistenti ovvero nuovi usi delle tecniche e tecnologie disponibili e, non da ultimo, garantisca il trasferimento dei risultati attraverso la pubblicazione nella letteratura scientifica ed il ricorso agli di strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

Punto di riferimento per l’inquadramento dell’attività di R&S è il Manuale di Frascati; nel documento, il lavoro di ricerca viene declinato nelle seguenti tre tipologie: ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale. Il Manuale di Frascati offre una definizione di Ricerca e Sviluppo andandovi a comprendere l’insieme dei “lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili”. Alla luce di questa nozione, il Manuale stabilisce che un'attività di ricerca e sviluppo, per esser concepita tale, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile.

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale, assumono pertanto rilevanze quei lavori che perseguono un avanzamento delle conoscenze scientifico tecnologiche di ampio respiro e non strettamente limitate al contesto di una singola impresa. Tale progresso si considera compiuto anche nel caso di un adattamento delle conoscenze già afferenti ad un preciso ambito scientifico ma volto a realizzare un passo conoscitivo in avanti in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non risulti al momento facilmente deducibile ed implementabile.

Il credito d’imposta viene altresì riconosciuto su quei progetti in cui l’obbiettivo della ricerca non venga raggiunto o non risulti pienamente realizzato. Questo perché la ricerca di per sé comporta incertezza sotto molteplici aspetti quali i costi, i tempi necessari e naturalmente l’effettivo raggiungimento degli obiettivi. Il principio dell’incertezza permea la natura stessa del beneficiario quale soggetto investitore, elemento ribadito espressamente con l’emanazione del principio di diritto AdE 17/2021 recante “Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. - Chiarimenti sulla nozione di soggetto "investitore". Nel citato testo normativo, l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 – paragrafo 4.7.1 e ricorda che il credito d’imposta in argomento è rivolto ai soggetti che nella veste di imprese effettuano investimenti, cioè investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati; per converso, non spetta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici della ricerca svolta.

Il beneficio fiscale viene altresì riconosciuto se un particolare progresso scientifico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti ma le informazioni sul processo o sul prodotto non risultano essere parte integrante del bagaglio di conoscenze disponibili per l’impresa beneficiaria al momento dell’avvio delle attività di ricerca. Tale precondizione di limitato accesso allo stock di conoscenze, infatti, comporta, a carico dell’azienda, un percorso caratterizzato dal necessario superamento di ostacoli ed impedimenti scientifici e tecnologici; analogamente, sono considerati ammissibili al credito d’imposta i lavori di R&S svolti contemporaneamente da imprese concorrenti indipendenti operanti nel medesimo campo scientifico.

I concetti esposti necessitano dunque, per chi si approccia alla materia, i dovuti approfondimenti attraverso il richiamato Manuale di Frascati, il cui valore metodologico e normativo è stato altresì confermato dall’importante Sentenza CTP Bologna del 14 luglio 2022 in cui, per la prima volta, viene riconosciuta la forza legislativa dell’opera tradotta in italiano del Manuale di Frascati 2015, autorizzata dall’OCSE e giurata in data 7 dicembre 2021.

Richiamando brevemente i fatti, la decisione riguarda il ricorso n. 694/2021, depositato il 20/12/2021 presso il tribunale di Bologna e presentato a seguito di una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate del recupero di un credito d’imposta R&S riferito al 2018 e, secondo l’agenza, indebitamente utilizzato poiché connesso a progetti privi delle caratteristiche necessarie tali da farli rientrare nel novero delle attività di R&S, così come definite nei principi mutuati dal sopracitato manuale.

Accogliendo la tesi della difesa della società, il collegio giudicante, afferma che la forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere fatta valere solo a partire dal 2022 essendo la traduzione giurata del dicembre 2021; di seguito, il passaggio della sentenza: “Al fine di una corretta fruizione del credito d’imposta è pertanto fondamentale inquadrare il grado di significatività dell’innovazione apportata e della relativa distinzione con le attività di routine o di normale sviluppo di prodotto e con le ordinarie attività dell’impresa. Risulta altresì che, dal 2022 è a disposizione l’opera tradotta in italiano del Manuale Frascati 2015 autorizzata dall’OCSE. La traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000, in data 7 dicembre 2021. Quindi, al momento delle attività poste in essere dalla società non esisteva una traduzione ufficiale in lingua italiana tale da consentire al contribuente una corretta identificazione della fonte integrativa normativa che sta alla base dell’accertamento fiscale”.

Per una corretta identificazione delle attività di R&S risulta infatti fondamentale gli elementi innovativi capaci di “generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte ed un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità”; e questo può avvenire solo nella misura in cui vengono rispettati i soprarichiamati criteri fondamentali della novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità o riproducibilità.

Fonte: fiscal-focus.it - Articoli Fisco del 16 novembre 2023

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