Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Decreto Sostegni ter: tutti gli aiuti alle imprese

Il c.d. Decreto Sostegni ter, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, approvato lo scorso 21 gennaio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2022.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità:

Art. 1 - Misure di sostegno per le attività chiuse

E' previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2022, da destinare alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria. 

Inoltre, per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022 nonchè i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. 

Art. 2 - Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

E' istituito un fondo, denominato Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Le imprese beneficiarie devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

Sarà riconosciuto un contributo pari al:

    • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
    • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Modalità e termini di presentazione delle istanze verranno definiti con apposito decreto del MISE.

Art. 3 - Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

Il Decreto Sostegni ter amplia la disciplina dei contributi per i settori wedding, intrattenimento e HORECA comprendendo altri settori in difficoltà: è introdotto il comma 2-bis il quale stanzia per il 2022 40 milioni di euro per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

L'articolo in commento incide anche sul credito d'imposta rimanenze in magazzino, riconoscendo l'agevolazione, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attivita' identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Per il 2022 sono stanziati 250 milioni di euro a supporto della misura.

Art. 4 - Fondo Unico Nazionale Turismo

Per le assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è riconosciuto l'esonero totale contributivo, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero e' riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

Art. 5 - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene erogato alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Gli operatori economici presenteranno apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale 

I datori di lavoro del settore turismo (codici ATECO di cui all'allegato 1 del sostegni ter) che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29 comma 8 del dlgs 148/2015. 

Art. 8 - Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

Il provvedimento incrementa per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale i fondi per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, mentre il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostengo delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro, sempre per l’anno 2022.

È prevista una proroga al 30 giugno 2022 dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di sport

In primis, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive sarà riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro, per il primo trimestre 2022.

Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati per l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Ancora, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Fino al 30% della dotazione complessiva del suddetto Fondo e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria.

Con apposito provvedimento saranno individuate le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.

Art. 10 - Piano transizione 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi "Industria 4.0" effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Art. 14 - Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (pari ad almeno 1 GWh/anno) di cui al d. MISE 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022Gli oneri derivanti sono valutati in 540 milioni di euro.

Art. 22 - Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

Art. 26 - Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi:

  • Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base alla consistenza suinicola e al numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado.
  • Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con un apposito saranno stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili, sulla base dell'ientità danno economico patito. La concessione del sostegno è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Il decreto è entrato in vigore il 27 gennaio 2022 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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