Per le imprese del lusso e della moda, più che in altri settori, il passaggio dal “vecchio” bonus R&S (articolo 3, Dl 145/2013) a quello nuovo applicabile dal 2020 (legge 160/2019) ha avuto un impatto notevole.
Se, infatti, per la generalità delle imprese, la tripartizione del credito d’imposta (ricerca e sviluppo; innovazione tecnologica; design e ideazione estetica) ha consentito, in principio, un allargamento dell’ambito applicativo del beneficio, per le maison del lusso la questione è più complessa. Tutto quello che, in base alla prassi delle Entrate e del Mise, era definibile “ricerca e sviluppo” nell’ambito del tessile e della moda pare ora rientrare nel bonus design, che peraltro risulta meno premiante del bonus R&S.
Per il precedente bonus R&S, l’Agenzia (circolare 5/E/2016) confermò da subito la validità delle indicazioni fornite dal Mise nella circolare 46586/2009 per il settore tessile e moda, per cui la ricerca e sviluppo era riconducibile:
- alla ricerca e ideazione estetica;
- alla realizzazione di prototipi, in quanto uniche attività esclusivamente dirette al processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato.
L’aspetto creativo, quindi, a seconda dei casi, poteva riguardare i materiali utilizzati, la loro combinazione, i disegni e le forme, i colori o altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni. Sempre il Mise, poi, con le Faq del 29 settembre 2017, confermò l’estendibilità a tutti quei settori afferenti la produzione creativa (calzature, gioielleria, eccetera). Sebbene la ricerca e sviluppo non si esaurisca nel processo di ideazione e realizzazione di nuovi campionari, ne è la spina dorsale.
Ora, in base al Dm 26 maggio 2020, attuativo del nuovo credito d’imposta, per le imprese operanti nell’abbigliamento, ma in generale in quei settori contraddistinti da collezioni periodiche come avviene nelle maison del made in Italy, tali attività sono state sostanzialmente attratte nell’ambito del bonus design: ciò che prima configurava Ricerca e sviluppo per buona parte risulta “declassato” ad attività innovativa meno premiante.
Di certo, la presenza del bonus design non esclude la possibilità di fruire del bonus R&S (si pensi agli studi per il concepimento di nuove tecniche di produzione); né viene escluso, necessariamente, il bonus innovazione tecnologica.
Una cosa comunque è certa: per le maison del lusso, la ricerca e sviluppo sta nel processo di ideazione estetica e sviluppo prototipale, senza cui non si può sopravvivere in un mercato tanto competitivo. Perché si configuri la ricerca, il manuale di Frascati richiede che le attività rispettino i requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità. E assistendo al processo di ideazione estetica questi cinque requisiti sono soddisfatti: dall’input creativo del direttore e attraverso un articolato processo di studio e concezione delle forme, delle linee e delle cartelle colori, si arriva a realizzare il prototipo sperando che soddisfi le attese del direttore.
Si pensi, peraltro, che, dal punto di vista dell’output, i disegni e modelli, in virtù della loro unicità, sono spesso oggetto di registrazione e, in mancanza, sovente tutelabili giuridicamente in base al regolamento (Ce) 6/2002, in quanto dotati dei requisiti della novità e del carattere individuale.
Fonte: Il Sole 24Ore, Norme e Tributi del 23 agosto 2021