Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, noto come “Decreto Sostegni Bis”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con la sua dote di misure urgenti per contrastare la crisi scaturita all’emergenza Covid19: di seguito i principali provvedimenti per le imprese.
Innanzitutto a tutte le partite IVA attive alla data di entrata in vigore del decreto che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo pari al 100% di quanto già percepito; resta valida la possibilità di usufruirne sotto forma di credito d’imposta.
In alternativa i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, che abbiano riscontrato un calo di fatturato di almeno il 30% fra il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, possono beneficiare di un'eventuale maggiore sostegno calcolato applicando alla differenza di fatturato una percentuale fra il 20% e 60% (a seconda dei ricavi o compensi) per chi ha già beneficiato del contributo ai sensi del Decreto Sostegni o tra il 90% e il 30% per chi non ne ha beneficiato.
In ogni caso l’importo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.
Altro parametro previsto dal Decreto Sostegni Bis per calcolare l’ammontare del contributo a fondo perduto (ma in tal caso è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea) è il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà successivamente disposta con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà inoltre le aliquote di sostegno.
Inoltre è istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse complessivamente per almeno 4 mesi nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro in favore delle imprese turistiche dei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta sui canoni versati per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 dai locatari con ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, dai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi. Per le imprese turistico-ricettive è esteso al 31 luglio 2021.
Per il settore tessile, della moda e degli accessori sono stanziati 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 per un credito d'imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il Fondo Rotativo 394/81 per la concessione di finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione è incrementato di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, mentre 400 milioni sono destinati alla concessione di un cofinanziamento a fondo perduto del 10% per iniziative con specifiche finalità o in settori/aree geografiche prioritari, ad eccezione delle richieste di sostegno per operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente all’entrata in vigore del decreto Sostegni Bis. per le domande di finanziamento presentate a valere sul Fondo 394/81 fino al 31 dicembre 2021 la quota di co-finanziamento a fondo perduto potrà essere riconosciuta fino al limite del 25% dell’importo totale del prestito richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni.
Novità anche per il credito d’imposta per i beni strumentali materiali Industria 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Per favorire l'adozione di misure volte a contrastare la diffusione del COVID-19, è concesso un credito d'imposta massimo di 60.000 euro pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, altri dispositivi per la salute di lavoratori e utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Le risorse stanziate ammontano a 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Principali misure per il settore sportivo: il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche è previsto anche per investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite dei 90 milioni di euro stanziati; 56 milioni di euro sono destinati per il ristoro delle spese sanitarie per test di diagnosi dell'infezione da COVID-19. Previsti inoltre interventi per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito sportivo o altri istituti per esigenze di liquidità.
Per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è incrementato di 1.000 milioni per l’anno 2021: le novità nell'apposito approfondimento. Garanzia Italia è stata prorogata al 31 dicembre 2021 per finanziamenti non superiori a 10 anni previa autorizzazione della Commissione Europea e a ISMEA sono assegnati 80 milioni di euro per l’anno 2021 per la concessione di garanzie.
Tassazione capital gain start up innovative: le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione.
Per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con non più di 499 dipendenti, con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sarà istituita un'apposita sezione del Fondo centrale di garanzia per le PMI dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo Aziendale. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 milioni di euro 8 milioni di euro.
La moratoria sui finanziamenti delle PMI concessa ai sensi dell’art. 56 del Decreto Cura Italia è prorogata al 31 dicembre 2021, previa comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, limitatamente alla sola quota capitale dove applicabile.
Prevista l’estensione degli interventi di “Patrimonio Destinato” di sostegno e ricapitalizzazione al 31 dicembre 2021.
Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fruibile entro il 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Il Decreto entra in vigore il 26 maggio 2021.