In risposta alla crisi generata dall’emergenza COVID-19, la Regione Valle d’Aosta ha pubblicato un avviso per concedere un sostegno ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche che hanno avuto l’obbligo di sospensione dell’attività.
Possono accedere al contributo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche che hanno avuto l’obbligo di sospensione dell’attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.
Per lavoratori autonomi e liberi professionisti si intendono:
- l’imprenditore commerciale individuale;
- l’imprenditore agricolo individuale;
- l’imprenditore artigiano individuale;
- il coltivatore diretto del fondo;
- i liberi professionisti non ordinistici;
- i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche.
Inoltre potranno richiedere l'indennizzo anche i soci d’opera di società di persone o di società di capitali, con esclusione di quelle a partecipazione o controllo pubblico e ai collaboratori familiari, siano essi coadiutori o coadiuvanti di un’impresa familiare o coniugale.
Si precisa che la forma della ditta individuale può anche essere quella familiare o coniugale.
Le tipologie di cui sopra dovranno altresì essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- avere il domicilio fiscale in Valle d’Aosta (c.d. “sede legale” dell’attività collegata alla p.iva) sia alla data di presentazione della domanda sia nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio.
- essere titolare di una partita IVA attiva sia alla data di presentazione della domanda sia nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio.
- essere titolare di una posizione previdenziale obbligatoria sia alla data di presentazione della domanda sia nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio.
- non poter accedere, in base al proprio inquadramento previdenziale, a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.
- essere stati obbligati a sospendere l’attività, secondo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 perché non compresi negli allegati 1 e 2 dello stesso.
Sono esclusi dall’indennizzo tutti i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche che non sono stati tenuti alla sospensione dell’attività ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
Sono esclusi dall’indennizzo tutti i tipi di società, compresa la società semplice, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, indipendentemente dalle attività esercitate e soggette a sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.
L’indennizzo concesso ammonta a 400 euro al mese, per i mesi di marzo e di aprile 2020.
Nei casi in cui la sede legale e/o la partita iva e/o la posizione previdenziale obbligatoria del richiedente abbiano subito dei mutamenti (apertura nuova attività, trasferimento di sede da fuori regione, ecc. ecc.) nei mesi di marzo e di aprile 2020 tali da modificare i requisiti richiesti per accedere alla misura, l’indennizzo sarà erogato per l’importo mensile di 400 euro per ogni mese in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti necessari.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica all’indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it della piattaforma telematica unica.