Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Il decreto "Cura Italia" è legge

Dopo poco più di un mese dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") è stato convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020 (la "Legge di Conversione").

Tale Decreto ha introdotto una serie di misure a sostegno dei datori di lavoro, lavoratori nonché liberi professionisti, a seguito dei vari provvedimenti emergenziali adottati dal Governo italiano, a partire dalla fine dello scorso febbraio, per contrastare il diffondersi dell'epidemia del Covid-19.

Diventano così definitive le tante novità in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, di smart working, di bonus a partite IVA e altri lavoratori, di congedi e permessi per i dipendenti, sospensione di versamenti e adempimenti tributari, precompilata ed erogazioni liberali introdotte dal d.l. n. 18/2020 per sostenere professionisti e imprese nell’emergenza economica da Coronavirus.

In tema di agevolazioni si conferma la moratoria per micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti, le modifiche alla disciplina del Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, il regime straordinario per il bonus pubblicità, nonché il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per il canone di locazione di botteghe e negozi.

La Legge di Conversione ha disposto alcune modifiche, non solo introducendo nuove norme ad hoc – come per esempio l'introduzione di un nuovo articolo in materia di data protection - ma anche riformulando alcuni istituti di natura giuslavoristica per favorirne l'applicazione in questo contesto emergenziale.

Innanzitutto, in materia di ammortizzatori sociali, è stata inserita anche in questo testo normativo la modifica – già introdotta con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") – secondo la quale le misure per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e l'assegno ordinario, ai sensi degli artt. 19 e 22 del Cura Italia, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Secondo le norme precedenti, invece, tali misure di sostegno al reddito erano destinate solamente ai lavoratori che risultavano alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

In sede di conversione, è stato riscritto l'art. 19 co. 2, cancellando il periodo secondo cui i datori di lavoro – al momento della richiesta per il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" – avrebbero dovuto svolgere la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni a partire dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali. Pertanto, secondo la nuova previsione, la CIGO e l'assegno ordinario per emergenza Covid-19, oltre a non essere sottoposte alle normali regole procedurali nonché ai limiti di durata disciplinati dal d.lgs n. 148/2015, non imporranno più neanche quel minimo di consultazione con le organizzazioni sindacali fino ad ora richiesto

All'art. 22, in riferimento alla cassa in deroga viene specificato che, in buona sostanza, non è necessario alcun accordo sindacale tra organizzazioni sindacali e Regione competente non solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti ma anche a tutti quei datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Inoltre, sono state disciplinate due ipotesi aggiuntive di cassa integrazione, alle quali solo i datori di lavoro residenti nei comuni della ex "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1 marzo 2020), nonché i datori con dipendenti residenti in tali zone, potranno avere accesso. In particolare, per questi soggetti, è stato previsto, da una parte, un trattamento di integrazione salariale per un massimo di altri 3 mesi; dall'altra, viene disposta la possibilità per le Regioni della Lombardia, Emilia e Veneto di regolare una cassa in deroga ulteriore, di massimo 4 settimane, sempre destinata ai datori di lavoro sopra menzionati.

Da ultimo, in relazione agli ammortizzatori sociali, la modifica più interessante introdotta con la legge di conversione risulta sicuramente quella disposta all'art. 19-bis, secondo il quale – anche in caso di cassa integrazione o di interventi di mobilità collettiva– le aziende potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine e i contratti di somministrazione, in deroga pertanto all'art. 20 e all'art. 32, co. 1, lett. c), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Inoltre, sempre al fine di favorire proroghe e riassunzioni a tempo determinato, si deroga anche all'art. 21, co. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni sull'istituto della malattia da Covid-19, la Legge di Conversione non ha apportato alcuna modifica a quanto già disposto dal Decreto Cura Italia, confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.

Altra modifica apportata dalla Legge di Conversione, riguarda poi la discussa norma in materia di sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e di divieto, per i datori di lavoro, di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per 60 giorni dall'entrata in vigore del Cura Italia stesso. In particolare, viene modificata la rubrica dell'art. 46 che in precedenza erroneamente era "Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", laddove nel testo dell'articolo non si disponeva la sospensione delle "impugnazioni" dei licenziamenti, quanto piuttosto dei licenziamenti stessi. Dunque, viene ora precisato che l'art. 46 riguarda "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo", e non le impugnazioni.

Il divieto in questione non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato nell'ambito di un appalto cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto medesimo.

Nessuna particolare novità viene invece introdotta con riguardo alla disciplina dei congedi da lavoro per i lavoratori che necessitano di assentarsi da lavoro per accudire i figli, laddove la legge di conversione propone delle modifiche di mero coordinamento del testo della norma originaria (l'art. 23 del Cura Italia). Per quanto riguarda, invece, l'aumento dei giorni di permesso usufruibile ai sensi della l. n. 104/1992, viene precisato che il personale delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate e della Polizia Penitenziaria e, per le città metropolitane, la polizia locale, potrà godere di tali giorni di permesso compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'impegno che tali forze ripongono nelle attività correlate all'emergenza, analogamente a quanto già originariamente previsto con riguardo al personale sanitario.

Prive di modifiche, inoltre, sono poi le norme del Cura Italia riguardanti la previsione dell'indennità in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS. Sul punto, sembra esserci l'intenzione del Governo di replicare tale pagamento (che ad oggi è previsto solo una tantum, per il mese di marzo), anche nel mese di aprile, con un aumento dell'importo dello stesso fino a 800 euro. 

La Legge di Conversione ha poi ulteriormente allargato il diritto di talune categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in "smart working". Difatti, sono incluse nelle categorie di lavoratori che hanno diritto a poter lavorare da remoto (oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della l. n. 104/1992) anche coloro che sono immunodepressi. I familiari di questi lavoratori possano solamente aver diritto alla priorità nell'accoglimento delle istanze – formulate nei confronti dei rispettivi datori di lavoro. Per tutti i soggetti coinvolti viene esteso il diritto allo smart working sino alla fine dell'emergenza epidemiologica nazionale, e non solo fino al 30 aprile 2020, come inizialmente sancito.

Da ultimo, interessante è l'introduzione, nella Legge di Conversione di uno specifico articolo (il 17-bis) volto a dettare una disciplina transitoria per i trattamenti di dati sanitari e di dati relativi a condanne penali e reati effettuati nel corso dell'emergenza sanitaria. Tale previsione rappresenta un'importante implementazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, i cui principi fondamentali, stante quanto espressamente affermato dal legislatore, rimangono pienamente applicabili anche in tale contesto eccezionale. In particolare, viene specificato che tali dati potranno essere trattati (e scambiati tra le medesime) dalle autorità competenti alla gestione e contrasto dell'emergenza, quali, ad esempio, la Protezione Civile, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private del servizio sanitario nazionale, purché i trattamenti siano necessari all'espletamento delle loro funzioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Una soglia più elevata di scrutinio viene invece stabilita per le comunicazioni di tutti gli altri dati personali o delle comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti che non appartengono alle suddette autorità. In tal caso, i trattamenti saranno infatti giustificati solo se indispensabili (e non semplicemente necessari) all'espletamento delle funzioni collegate alla gestione dell'emergenza. 

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