In risposta alla crisi indotta dall'epidemia da COVID-19, la Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità a nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza.
Il sostegno è riconosciuto ai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), un valore complessivo dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro;
- non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), ovvero del reddito di cittadinanza;
- non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune).
Il nucleo familiare avente diritto al contributo è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- coniugi non legalmente separati;
- conviventi di fatto, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
Per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero di Paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda.
Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese per l’acquisto di beni di prima necessità, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, compresi prodotti igienicosanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone locazione, canoni acqua-luce-gas).
L’entità del contributo da erogare a favore dei nuclei familiari sarà determinata con una successiva deliberazione sulla base del numero delle domande pervenute.
La legge regionale 6 aprile 2020 n. 9 prevede lo stanziamento complessivo di risorse economiche pari a 5.000.000 euro per la durata dello stato di emergenza, fino ad un contributo massimo di 1000 euro per ciascun nucleo familiare.
L’erogazione del contributo non tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande ma avviene nel rispetto dei criteri di priorità di seguito elencati, senza procedere alla formazione di una graduatoria. Al termine dell’istruttoria, la Regione provvede ad accreditare il contributo direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda dal nucleo familiare richiedente.
Il sostegno è erogato ai nuclei familiari richiedenti, seguendo l’ordine di priorità di seguito riportato:
- nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nuclei familiari con almeno n. 3 figli o altre persone a carico;
- nuclei familiari con n. 2 figli o altre persone a carico;
- nuclei familiari con n. 1 figli o altre persone a carico;
- nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre persone a carico;
- nuclei familiari composti da una sola persona
Si considerano altre persone a carico i genitori, compresi quelli naturali e adottivi, nonni, adottandi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, purché privi di reddito e conviventi con il richiedente.
La domanda di sostegno deve essere presentata entro il 23 aprile 2020 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo all’indirizzo internet: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/. Allo stesso indirizzo è presente tutta la documentazione relativa all’avviso.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
- “autocertificazione” da parte del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare (esclusi i minori);
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri).
Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di esclusione, il conto corrente di uno dei componenti il nucleo familiare e una sola categoria di appartenenza del medesimo nucleo familiare.