E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 il decreto "Liquidità" per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito dell’epidemia da Coronavirus.
Più in dettaglio, il decreto ha 4 principali finalità:
- il sostegno alla liquidità, mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export, anche potenziando l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In particolare:
- viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499);
- si prevede un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia. Sono previste garanzie per 200 miliardi di finanziamenti;
- viene modificato il funzionamento dell’intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all’esportazione delle imprese;
- interventi di natura fiscale, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
- la garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021);
- il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, le misure in tema di poteri speciali puntano ad ampliare le prerogative del Governo, estendendo l’ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea.
Di seguito una sintesi delle principali misure:
- PRESTITI CON GARANZIA SACE
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie nel rispetto, però, di alcune condizioni: si deve trattare di finanziamenti non superiori a 6 anni e l’impegno da parte dell’impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli occupazionali. Nel dettaglio, le garanzie su prestiti saranno fornite alle imprese medio grandi (ma anche alle Pmi): in tutto l'importo massimo di garanzie sarà pari a 200 miliardi. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019.
L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentate legale dell'impresa.
La garanzia copre il 90% per imprese con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato; 80% per imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. Il tasso d'interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.
Il decreto specifica che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
- GARANZIA STATALE PER LE PMI
Potenziato ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, aumentandone sia la dotazione finanziaria di circa 7 miliardi entro la fine dell’anno che la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo - già ampliato dal Decreto Cura Italia con 1,5 miliardi di euro - completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5.000.000 euro. Sono ammesse imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
- VARATO IL SUPER GOLDEN POWER
A difesa delle imprese italiane, vengono rafforzati i “poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi di saldo. È, dunque, prevista un'estensione fino alla fine del 2021 del golden power, che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni, energia, anche per alimentare, sanità, banche e assicurazioni. I poteri di veto del Governo, oltre a coprire nuovi settori, vengono estesi anche alle operazioni di acquisizioni all'interno dell'Unione europea non solo per controllo ma anche per acquisizione di quote del 10% in su. È possibile, inoltre, avviare d'ufficio l'esercizio dei poteri speciali anche per operazioni non notificate. Con un intervento sull'art. 120 del Testo unico in materia finanziaria (Tuf) vengono riviste al ribasso le soglie per le comunicazioni alla Consob e viene esteso l'obbligo anche alle società ad azionariato diffuso. Questo intervento sulle soglie, associato al potenziamento degli obblighi di comunicazione alla Presidenza del consiglio, consentirà di estendere di fatto la protezione anche alle piccole e medie imprese.
- PRESTITI AUTOMATICI FINO A 25.000 EURO PER PARTITE IVA E MICROIMPRESE
In tempi più rapidi e tramite una procedura automatica si potranno avere fino a 25.000 euro, sia per le Pmi sia per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi).
- RINVIATA L'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE SULLA CRISI D'IMPRESA
Nella bozza del decreto legge liquidità rientra anche un pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, sia con modifiche alla disciplina fallimentare sia con interventi sul Codice civile. Quando alle prime, si dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Si provvede, poi, a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno - con l’eccezione di quelle avanzate dal pm - e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. Sul Codice civile, alt alle misure sulla necessità di ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.
- LE ALTRE MISURE PER LE IMPRESE
Tra le ulteriori novità che dovrebbero trovare posto nel decreto si segnalano le seguenti:
- i professionisti ai fini della fruizione dell’indennità di 600 euro (art. 44, dl.l. n. 18/2020), devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;
- si prevede che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, non pone gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c.;
- si neutralizzano gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020 ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
- si prorogano i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.
- STOP AI VERSAMENTI FISCALI DI APRILE E MAGGIO