Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

COVID19: in Gazzetta il maxi decreto "Cura Italia"

#iorestoacasa: mentre l'hashtag campeggia su social, giornali e tv in un'Italia blindata e vuota e il Coronavirus continua la sua folle corsa verso il picco dei contagi, il maxi decreto emergenza "Cura Italia" è stato pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale. Un decreto che per sostenere il sistema sanitario, i lavoratori, le famiglie e le imprese utilizza di fatto tutto lo stanziamento di 25 miliardi autorizzato dal Parlamento la settimana scorsa, con una clausola taglia sprechi per blindare i fondi.

Il decreto al primo posto prevede nuove misure per la sanità e per il sostegno al mondo del lavoro e dell’occupazione, stanziando 10 miliardi per far fronte alle difficoltà che hanno investito imprese, lavoratori e autonomi. Questi ultimi beneficeranno di un bonus una tantum di 600 euro per il mese di marzo. Inoltre, con il decreto, il Governo mette a disposizione 5 miliardi di liquidità e garanzie per assicurare all’economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per 340 miliardi di euro.

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Arriva, poi, la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

L’altra partita aperta tra governo e contribuenti è quella dei versamenti in scadenza oggi. Prima con un comunicato stampa dell’ultima ora e adesso con le misure esaminate dall’Esecutivo fino a tarda notte arriva la conferma che il 16 marzo 2020 non dovrà essere effettuato nessun pagamento fiscale o contributivo in scadenza. Inoltre ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 è sospeso, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva. Le sole comunicazioni da inviare entro fine marzo saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili. La ripresa dei pagamenti è fissata per il 20 marzo, ad eccezione, come detto, dei contribuenti con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro che potranno pagare l’Iva annuale, quella mensile, le ritenute, le addizionali Irpef, i contributi previdenziali e quelli Inail in unica soluzione il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo.

Meccanismo molto simile per la filiera del turismo ma senza vincolo di fatturato di 2 milioni e che si allarga ai settori dello sport, palestre incluse, dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere. Per questi settori la sospensione riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail. Anche in questo caso si tornerà alla cassa il 31 maggio con un unico pagamento o dilazionato in cinque rate. Un mese in più fino al 30 giugno, invece, viene concesso per i pagamenti delle ritenute e dei contributi dovuti dalle società sportive dilettantistiche e professionistiche. Sospesi anche i prelievi del gioco a partire dal Preu dovuto su slot e Vlt.

Il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Blocco immediato, dunque. Il decreto, inoltre, sospende anche i termini delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma, attenzione, solo da parte degli uffici degli enti impositori. Tra le misure esaminate dal Governo anche quella di una menzione sul sito del Mef per aver rinunciato alla sospensione dei pagamenti di tasse e contributi. Come dire dal «Fisco amico» agli «amici del Fisco» per sostenere l’emergenza. In questo senso, come anticipato ieri, arriva anche la Deduzione-Coronavirus, ossia lo sconto fiscale sul reddito d’impresa per quelle aziende e quei contribuenti che sostengono la macchina del soccorso messa in atto dal Governo.

Di seguto le principali misure su cui il Governo è al lavoro: 

  • INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI: al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, sono previsti finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. E' autorizzata la spesa di 50.000.000 euro per l'anno 2020.


  • AMMORTIZZATORI SOCIALI ESTESI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste, inoltre, norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.


  • INDENNITA' E CONGEDI PER LAVORO INDIPENDENTE: un’indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del d.l. hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 50.000 euro e 30 contributi giornalieri nel 2019. Il congedo di 15 giorni è esteso ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Tali indenntà non sono tra loro cumulabili. 


  • FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19: al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000 euro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.


  • PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI: ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.



  • CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI: 50.000.000 euro, è questa la cifra destinata all'acquisto - da parte delle imprese - di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 


  • FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: molteplici le novità inerenti il Fondo di garanzia, a cui viene destinato un miliardo di euro per l’anno 2020. Tutte le disposizioni hanno una durata limitata: saranno valide per i prossimi 9 mesi.
    Una prima importante innovazione è l’aumento dell’importo massimo garantito per singola impresa, che viene elevato a 5 milioni di euro. Nella bozza è, inoltre, previsto che la garanzia sarà concessa a titolo gratuito e che saranno ammissibili al Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione dei prestiti esistenti. Si rende, poi, automatico l’allungamento delle garanzie concesse nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari accordino, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Coronavirus. Si stabilisce, inoltre, che, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, sarà determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (eliminato il modulo “andamentale”), consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia. Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, viene data la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Nel decreto in bozza si dispone:
    • l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
    • la possibilità di estendere la quota della tranche junior garantita dal fondo per specifici portafogli di finanziamenti verso imprese danneggiate dall'epidemia, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
    • la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Infine, con un’ulteriore modifica, a carattere permanente, si estende anche a soggetti privati la facoltà di incrementare la dotazione del Fondo PMI (finora riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.).


  • FONDO PER L'INDENNIZZO DEI RISPARMIATORI: Il decreto, stando alla bozza, dovrebbe apportare modifiche anche al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori (FIR) destinato ai risparmiatori coinvolti nei casi di crac bancario. Viene innanzitutto disposto che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Viene poi prorogato dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020 il termine ultimo per il deposito delle istanze di indennizzo.


  • SOSTEGNO ALLE PMI DANNEGGIATE AL COVID-19: al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
    • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
    • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è
      sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
      assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Ma c’è un altro meccanismo di garanzia pubblica: in questo caso è chiamata in causa la Cassa depositi e prestiti, si rivolge alle imprese più grandi e la dote è di 500 milioni; 


  • TURISMO E SPORT, NIENTE RITENUTE E CONTRIBUTI: con il decreto legge sull’emergenza coronavirus si ampliano i comparti, andando oltre il turismo, a cui vengono sospesi i versamenti dell’Iva di marzo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo sono lo sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l’educazione e l’assistenza. La ripresa dei versamenti partirà dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi e potrà essere effttuata, oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, anche rateizzando il pagamento in cinque rate mensili di pari importo. Sospensione più lunga per le società sportive dilettantistiche e professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.


  • CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.


  • CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI, RAFFORZATO IL BONUS PUBBLICITA', SOSTEGNO AL CINEMA E AI TASSISTI: arriva un credito d’imposta del 60% per botteghe e negozi riferito al canone di locazione, per il solo mese di marzo 2020. Saranno poi accorpate in un unico Fondo per la promozione le risorse già esistenti del Piano Made in Italy e quelle del fondo 394 della Simest appena rifinanziato. E si prevede di indennizzare le imprese che saranno colpite da penali applicate da committenti esteri per ritardi o mancate consegne. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà sul 30% di tutti gli investimenti e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali. Altri 130 milioni sono previsti per un Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo. Due milioni sono riservati ai tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida e i sedili della clientela. 


  • MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE: al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per
    operazioni nel settore crocieristico, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.


  • TRASPORTO STRADALE E TRASPORTO DI PERSONE: al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni relativi fino al 31 luglio 2020. Incrementato, inoltre, di 200.000.000 euro il fondo di solidarietrà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale. 


  • MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA: per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. 
Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
Schede
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione

Copyright ® Telematica Italia S.r.l. 2024 - Tutti i diritti riservati