La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) nell’ambito dei crediti d’imposta “per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”, prevede delle agevolazioni anche per le attività di design e ideazione estetica.
In pratica, l’articolo 1, ai commi da 198 a 209, introduce la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La nuova disciplina opera per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019.
Attività di innovazione tecnologica – L’articolo 1, comma 201, della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle indicate nel precedente comma 200, «finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati».
Viene fornita anche la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato: un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
La norma non considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:
- le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;
- le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Sarà un decreto del MISE, a dettare i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, la norma in commento, elenca analiticamente ciò che è considerato ammissibile, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, ossia:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a);
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in Stati così come indicati alla lettera c);
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
Attività di design e ideazione estetica – Il successivo comma 202, in riferimento alle attività innovative ammissibili al credito d’imposta, considera tali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Anche qui, il già richiamato decreto del MISE, detterà i criteri per la corretta applicazione di tale credito. La norma, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, considera ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Dette spese previste, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in Stati così come indicati alla lettera c);
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
Fonte: fiscal-focus.it - Articoli Fisco del 9 gennaio 2020