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Crediti d’imposta ZES e ZLS: incertezza strutturale e profonde distorsioni

La disciplina dei crediti d’imposta ZES Unica e ZLS, anche nel 2025, conferma una fragilità ormai strutturale che ne compromette l’efficacia come strumento di politica economica. Il problema non è tanto normativo, quanto sistemico: l’assenza di certezza ex ante sull’agevolazione rende il credito d’imposta una variabile aleatoria, incidendo negativamente sulla pianificazione economico-finanziaria delle imprese. Il beneficio fiscale viene stimato al momento dell’investimento, spesso iscritto in bilancio come credito atteso, ma viene poi rideterminato ex post, talvolta con riduzioni rilevanti. Questo meccanismo genera inevitabili discrasie contabili, rettifiche successive e un progressivo indebolimento della fiducia nello strumento, che da leva fiscale si trasforma in fattore di instabilità.

Il caso della ZES Unica Mezzogiorno rappresenta in modo emblematico gli effetti distorsivi del riparto pro-quota. I dati ufficiali mostrano come, a fronte di comunicazioni validamente presentate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 per un ammontare complessivo di oltre 3,64 miliardi di euro, le risorse effettivamente disponibili si fermino a 2,2 miliardi. Ne deriva una percentuale di credito fruibile pari a poco più del 60 per cento dell’importo richiesto. In termini concreti, quasi il 39 per cento del credito teorico viene neutralizzato, con un impatto diretto sul cash flow e sul ritorno degli investimenti. L’incentivo perde così una parte significativa della sua forza attrattiva e obbliga le imprese ad assorbire ex post un beneficio molto inferiore a quello inizialmente previsto.

Ancora più critico appare il quadro relativo alla ZES Unica riservata ai settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Per le comunicazioni presentate tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, a fronte di crediti richiesti per oltre 310 milioni di euro, le risorse disponibili ammontano a soli 50 milioni. Il forte squilibrio tra domanda e offerta si traduce in una riduzione drastica del beneficio effettivo. La ripartizione operata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste evidenzia come il settore pesca e acquacoltura abbia ottenuto il riconoscimento integrale del credito richiesto, mentre per la produzione primaria agricola il quadro cambia radicalmente. Le grandi imprese vedono riconosciuta meno di una quinta parte del credito domandato, mentre per micro, piccole e medie imprese agricole e forestali la percentuale effettiva scende a poco più del 15 per cento. Numeri che certificano un depotenziamento marcato della misura proprio nei confronti delle PMI, che rappresentano l’ossatura produttiva del settore primario. In queste condizioni, il credito d’imposta agricolo ZES rischia di diventare irrilevante nelle decisioni di investimento, se non addirittura fuorviante.

In netto contrasto con questo scenario, i dati relativi alla ZES Marche-Umbria e alle ZLS restituiscono un quadro opposto. Per lo stesso periodo di riferimento, le comunicazioni presentate ammontano a circa 47,7 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili pari a 110 milioni. In questo caso, il credito d’imposta risulta fruibile al 100 per cento dell’importo richiesto. L’assenza di overbooking e il consistente sottoutilizzo delle risorse indicano chiaramente che il problema non è la dotazione finanziaria, ma la scarsa conoscenza e intercettazione della misura da parte degli imprenditori. Si delinea così un paradosso sistemico: nel Mezzogiorno la domanda è eccessiva e genera tagli generalizzati, mentre nelle ZLS e nella ZES Marche-Umbria le risorse restano inutilizzate per carenza di adesione.

Se il credito d’imposta deve tornare a essere uno strumento credibile di sviluppo, è indispensabile garantire maggiore certezza ex ante, riequilibrare territorialmente l’accesso alle misure e rafforzare le azioni istituzionali di diffusione e accompagnamento, soprattutto al di fuori del perimetro della ZES Sud.

I dati impongono quindi una riflessione che va oltre il piano tecnico e chiama in causa scelte operative e istituzionali. Superare la logica del riparto ex post appare un passaggio obbligato: un incentivo ridimensionato solo dopo la realizzazione dell’investimento non è uno strumento di programmazione, ma un fattore di rischio che penalizza in particolare le imprese meno capitalizzate. Una prima proposta concreta consiste nell’introdurre un meccanismo di prenotazione delle risorse, con attribuzione del credito ex ante entro un tetto massimo garantito, restituendo al beneficio la funzione di certezza fiscale. Parallelamente, il divario tra l’overbooking della ZES Unica Sud e il sottoutilizzo delle risorse in altre aree richiede politiche attive di informazione e accompagnamento, coinvolgendo amministrazioni centrali e regionali, enti locali, ordini professionali e associazioni di categoria. Le misure ZLS e le ZES fuori dal Mezzogiorno non possono restare incentivi silenziosi, accessibili solo a pochi operatori informati.

Infine, la ZES agricola necessita di un intervento correttivo urgente. Percentuali così basse rendono l’incentivo sostanzialmente inefficace per un settore che opera già in condizioni di elevata fragilità economica. Una dotazione finanziaria separata e congrua per il comparto agricolo, oppure l’introduzione di una percentuale minima garantita per le PMI agricole, potrebbe evitare che il credito d’imposta resti solo nominale.

Il credito d’imposta ZES e ZLS non ha bisogno di ulteriori stratificazioni normative, ma di certezza, equilibrio territoriale e chiarezza operativa. Solo in questo modo potrà tornare a essere una leva reale di sviluppo e non un incentivo formalmente esistente ma economicamente incerto.

Le recenti evoluzioni normative confermano che la ZES Unica del Mezzogiorno resta uno degli strumenti centrali della politica industriale per il Sud, ma ne mettono in luce, ancora una volta, punti di forza e fragilità strutturali. La Legge di Bilancio 2026 consolida il credito d’imposta ZES su base triennale (2026-2028), con una dotazione complessiva rilevante: 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028, destinati agli investimenti in beni strumentali nuovi.
Si tratta di un segnale positivo, perché introduce un orizzonte temporale più coerente con le esigenze di programmazione degli investimenti.

Il maxiemendamento interviene inoltre su una criticità concreta: il rischio di riduzione del credito per le imprese che avevano presentato la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Per evitare effetti distorsivi sugli investimenti già programmati, viene introdotto un contributo integrativo pari al 14,6189% dell’importo richiesto, fruibile esclusivamente in compensazione nel 2026.
Un ristoro parziale, ma certo, che tutela l’affidamento delle imprese in un quadro di risorse comunque limitate. Resta tuttavia un nodo rilevante: l’esclusione dal contributo integrativo dei beneficiari del credito d’imposta Transizione 5.0.
Su questo punto, pur valutando positivamente il rafforzamento delle risorse, non possono essere sottaciuti dubbi e perplessità, soprattutto alla luce dei chiarimenti ufficiali forniti dal GSE.

La FAQ n. 8.6 del GSE (10 aprile 2025) ha infatti chiarito che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a condizione che non si verifichi una copertura delle stesse quote di spesa, assumendo la base di calcolo del credito al netto delle altre sovvenzioni ricevute. A questo principio si aggiunge un ulteriore e decisivo chiarimento contenuto nella FAQ n. 8.7 del GSE, che afferma espressamente che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nonché con il credito per investimenti nelle ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, ferme restando le modalità di calcolo già definite dalla FAQ 8.6. Alla luce di tali chiarimenti ufficiali, appare quindi necessario comprendere quale sia il fondamento normativo dell’esclusione dei beneficiari Transizione 5.0 dal contributo integrativo ZES, e con quali criteri applicativi tale divieto dovrebbe essere disciplinato, al fine di evitare incertezze interpretative, disparità di trattamento e potenziali contenziosi.
In un contesto in cui la ZES Unica ha dimostrato, negli anni, un impatto economico significativo sui territori, è auspicabile un ulteriore rafforzamento della misura anche attraverso forme di cofinanziamento regionale, finalizzate a coprire la quota di credito non finanziata dallo stanziamento nazionale per le imprese localizzate nei territori di competenza.
Una simile impostazione costituirebbe una leva particolarmente efficace di finanza agevolata, in grado di aumentare la certezza dell’incentivo; valorizzare il ruolo delle Regioni nelle politiche industriali; amplificare l’impatto degli investimenti su occupazione, filiere locali e sviluppo territoriale.

In definitiva, la ZES Unica non necessita di correttivi emergenziali, ma di certezza ex ante, chiarezza normativa e integrazione multilivello delle risorse.
Solo così potrà evolvere da incentivo formalmente rilevante ma finanziariamente incerto, a strumento strutturale di sviluppo reale e programmabile per il Mezzogiorno.

Notizia aggiornata al 18 dicembre 2025.

 

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